(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, costituisce violazione del generale divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 del c.p.p.), in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato in parte qua la sentenza impugnata, rilevando, tuttavia, l'impossibilitą di far luogo alla restituzione della somma di denaro, in quanto pertinente al reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente).