L'espressione si usa per indicare il divieto, esistente nel processo civile, di modificare in senso peggiorativo per l'imputato (condanna ad una pena pił grave), nel giudizio di appello, la sentenza emanata nel giudizio di primo grado. Nel diritto romano imperiale, l'imputato che si appellasse all'imperatore rischiava, invece, un aggravio della pena.