(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. va instaurato solo tra le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti relative al reato-base, cioè a quello ritenuto in concreto più grave, mentre delle circostanze riguardanti i cosiddetti reati satelliti deve tenersi conto solo ai fini dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie nella quale il giudice d'appello, ritenuto reato-base la tentata violenza carnale ex artt. 56-519 c.p. non aggravata da alcuna circostanza, aveva effettuato il giudizio di comparazione fra le attenuanti generiche e le aggravanti per i reati satelliti).