Cass. civ. n. 41474/2021
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/03/2018).
Cass. civ. n. 2271/2021
Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la corte di appello avesse ritualmente statuito rigettando, oltre alla domanda di risarcimento del danno da demansionamento, anche quella di pagamento della quota di TFR, relativa all'indennizzo da anticipata cessazione del rapporto, riconosciuto in primo grado ad un dirigente per la liquidazione di un danno per giusta causa di recesso di cui la società datrice di lavoro aveva da subito contestato l'esistenza). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/08/2015).
Cass. civ. n. 26597/2020
Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 29/07/2014).
Cass. civ. n. 2029/2020
L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall'INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate; ne consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2018).
Cass. civ. n. 25434/2019
Il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato, attesa la distinzione rispetto a quelle in senso stretto, non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, purchè i fatti risultino documentati "ex actis"; ne consegue che in presenza di una eccezione in senso lato il giudice può esercitare anche i propri poteri officiosi al fine di ammettere le prove indispensabili, cioè quelle idonee ad elidere ogni incertezza nella ricostruzione degli eventi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rifiuto di ricevere la lettera di licenziamento, annotato in calce alla lettera prodotta in giudizio dal datore di lavoro, come eccezione in senso lato dunque non soggetta a preclusioni, con conseguente legittimità degli esercitati poteri istruttori).
Cass. civ. n. 25169/2019
La pretesa di condanna del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con la P.A., allorquando la pretesa originariamente esercitata di riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non costituisce domanda nuova e può dunque essere prospettata per la prima volta in grado di appello o anche posta d'ufficio a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 22843/2019
Nel regime di impiego privato, il contratto collettivo di cui si chiede l'applicazione diretta costituisce un fatto storico che va allegato in modo specifico dall'attore, sicché è generica la domanda formulata senza che tale contratto sia individuato o individuabile grazie all'interpretazione dell'atto introduttivo; ne consegue che la richiesta in appello di applicazione di un contratto collettivo diverso da quello allegato costituisce modifica della domanda originaria, soggetta alle preclusioni ed al regime dell'art. 420,comma 1, c.p.c.
Cass. civ. n. 17368/2018
Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.
Cass. civ. n. 11994/2018
Nel rito del lavoro, il giudice d'appello, nell'esercizio dei suoi poteri istruttori d'ufficio, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, c.p.c., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la produzione dell'originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore appellato, dopo che che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al fine della verifica dell'ammissibilità dell'appello).
Cass. civ. n. 26117/2016
Nel rito del lavoro, l'acquisizione di nuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato.
Cass. civ. n. 23652/2016
Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di un atto interruttivo della prescrizione, avendo l'Inps in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di quale atto l'interruzione si fosse prodotta).
Cass. civ. n. 22484/2016
Nelle controversie assistenziali, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riferita al cd. requisito reddituale, pur non avendo valore probatorio, può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 20722/2015
Costituisce domanda nuova in appello, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la richiesta del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le retribuzioni maturate successivamente alla data del licenziamento dichiarato illegittimo dal primo giudice, ove egli si sia limitato in primo grado a chiedere la liquidazione del danno nella misura di cinque mensilità.
Cass. civ. n. 8290/2015
Nel rito del lavoro, in caso di controversia avente ad oggetto la conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la deduzione della natura pubblica della società-datore di lavoro integra un'eccezione in senso proprio, in quanto richiede nuovi accertamenti di fatto mediante l'introduzione di un nuovo "thema decidendum", sicché non è deducibile per la prima volta in sede di gravame, in forza del divieto di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 24886/2014
Nel rito del lavoro, ove il lavoratore abbia eccepito, sin dal giudizio di primo grado, l'omessa comunicazione della contestazione disciplinare, la deduzione, in sede di gravame, del mancato inserimento dell'avviso di deposito della relativa raccomandata nella propria buca delle lettere costituisce una mera difesa, non soggetta alle preclusioni cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto intesa solo a corroborare l'originaria difesa.
Cass. civ. n. 17176/2014
Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una "emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 6264/2014
L'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall'assicurato e verificata anche d'ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una "mera difesa" e non una "eccezione in senso proprio", sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito.
Cass. civ. n. 4854/2014
Nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario.
Cass. civ. n. 12719/2013
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, nelle quali deve essere distinta la fase della proposizione della domanda ("editio actionis"), che si perfeziona con il deposito del ricorso innanzi all'adito organo giudiziario, dalla successiva fase della instaurazione del contraddittorio ("vocatio in jus"), che si attua mediante la notificazione alla controparte del ricorso stesso unitamente al relativo decreto di fissazione d'udienza, la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa in prime cure, comporta la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio, con conseguente inammissibilità della proposizione di domande nuove.
Cass. civ. n. 3181/2013
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, la dedotta sopravvenienza nel corso del giudizio, da parte del datore di lavoro, dell'impossibilità della prestazione lavorativa per totale inidoneità fisica del lavoratore non può costituire, "ex post", ragione giustificatrice del licenziamento già intimato, né realizza una causa automatica di estinzione del rapporto di lavoro, ma può solo rilevare - e in presenza di una nuova manifestazione di volontà datoriale - quale presupposto di una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto medesimo. Ne consegue che la domanda di accertamento dell'estinzione del rapporto per l'evento sopravvenuto, avanzata nel giudizio appello, è inammissibile - ancor prima che per violazione del divieto di "nova" ex art. 437 c.p.c. - per difetto di interesse, non riguardando il recesso oggetto del giudizio.
Cass. civ. n. 1462/2013
L'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata. Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame, o comunque attivarsi perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, ovvero richiedendo al giudice che ordini, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all'appellato non costituito l'esibizione dei documenti già contenuti nella produzione ritirata, senza che osti, a tal fine, il divieto di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., trattandosi di prove già acquisite agli atti di causa e non di nuove prove.
Cass. civ. n. 20157/2012
Nel rito del lavoro, il divieto di "jus novorum" in grado di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c. ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie ed alle mere difese, ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che corroborano sul piano difensivo eccezioni già ritualmente formulate. Ne deriva che, nel giudizio promosso dall'agente verso la preponente per accertare l'unicità di due rapporti formalmente distinti, il richiamo da parte della società preponente al diritto, derivante da accordo sindacale, alla risoluzione del primo contratto, operato per sostenere l'affermazione della risoluzione già avvenuta e da accertare nel processo, non costituisce eccezione in senso stretto bensì semplice argomento difensivo, non assoggettato alle preclusioni degli artt. 416, comma terzo, 420, comma primo, e 437, comma secondo, c.p.c.. (Nella specie, nell'affermare il principio su esteso, la S.C. ha rilevato l'assenza di "jus novorum" in appello, in quanto la società aveva, fin dal giudizio di primo grado, dichiarato di aver receduto dal primo contratto, aveva depositato l'accordo sindacale - su cui poi in appello aveva preteso di fondare la risoluzione -, e su detto accordo vi era stato anche il contraddittorio delle parti).
Cass. civ. n. 13353/2012
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia.
Cass. civ. n. 12706/2012
Nel procedimento di appello in materia di lavoro, le eccezioni nuove, vietate dall'art. 437 cod. proc. civ., sono le eccezioni in senso stretto, che introducono in giudizio un nuovo "thema decidendum" e un nuovo accertamento di fatto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che il datore di lavoro, il quale sin dal primo grado aveva contestato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata, abbia sollevato un'eccezione nuova specificando in appello che tali mansioni erano state svolte in modo residuale).
Cass. civ. n. 8293/2012
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento disciplinare per insussistenza dei fatti addebitatigli, costituisce inammissibile mutamento della domanda la richiesta, formulata per la prima volta in grado d'appello, di accertare l'illegittimità dello stesso licenziamento per la consumazione del potere disciplinare, in conseguenza di una precedente contestazione dei medesimi fatti, seguita dall'irrogazione di una sanzione conservativa.
Cass. civ. n. 6753/2012
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. (Nella specie, relativa a controversia per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità della produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dall'attore e dal coniuge, essendo questa meramente integrativa dei documenti già prodotti in primo grado, costituiti dalla certificazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'attore).
Cass. civ. n. 3506/2012
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo sulla base del possesso del requisito reddituale, allegato e provato dal pensionato soltanto in grado di appello).
Cass. civ. n. 28703/2011
Le allegazioni del datore di lavoro circa l'impossibilità di reintegrare il prestatore licenziato, non concernendo l'esercizio di diritti potestativi e non costituendo quindi eccezioni in senso stretto, rappresentano mere difese, per le quali non opera il regime di preclusione di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 25607/2011
In tema di contratto d'agenzia, la deduzione relativa all'esclusione di un determinato rapporto dall'applicazione della regola dello "star del credere", non ha natura giuridica di eccezione in senso stretto ma esclusivamente di argomentazione difensiva, essendo diretta ad escludere che un fatto specifico, tempestivamente allegato, possa dare origine al diritto dedotto in giudizio. Tale deduzione, pertanto, può essere formulata in qualsiasi fase del giudizio di primo e di secondo grado, anche oltre i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e, quindi, anche in comparsa conclusionale ed in grado di appello, senza incorrere nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c..
Cass. civ. n. 5555/2011
In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore abbia impugnato, con il ricorso introduttivo, il provvedimento datoriale di recesso allegandone il carattere ritorsivo, la successiva deduzione, in sede di gravame, di nuovi profili di illegittimità (nella specie, la tardiva contestazione degli addebiti e la non immediatezza della sanzione) integra la proposizione di domande nuove, senza che assuma rilievo, a tal fine, l'eventuale proposizione della questione nel giudizio cautelare - ancorché instaurato in corso di causa - attesa l'autonomia dei due giudizi, di cui quello cautelare attiene ad un'istanza meramente strumentale, in quanto la novità della deduzione va valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., esclusivamente in relazione al contenuto della domanda proposta ai sensi dell'art. 414 c.p.c., non essendo comunque consentita l'introduzione di una nuova questione nel corso del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 5238/2011
La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo - ha precisato che l'art. 348 c.p.c. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).
Cass. civ. n. 1925/2011
Nel rito del lavoro, nel caso in cui nel corso del giudizio di secondo grado sopravvenga un nuovo orientamento in materia di ripartizione dell'onere della prova, legittimamente la corte d'appello decide la causa secondo il nuovo orientamento senza che sussista un suo dovere di rimettere in termini la parte onerata, dovendosi ritenere, peraltro, che, ove la prova si riferisca ad un'eccezione in senso lato - quale l'eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - è nella facoltà del collegio, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 437, secondo comma, c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa. (Nella specie, relativa a domanda di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello di ammettere la produzione del libro paga e matricola da parte del datore di lavoro per dimostrare la carenza del requisito dimensionale dell'impresa rilevante per la tutela reale, tanto più che il relativo onere probatorio, originariamente addossato al lavoratore, incombeva sul datore di lavoro per effetto di un nuovo orientamento giurisprudenziale).
Cass. civ. n. 1246/2011
Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto; in ogni caso, pur non essendo automatico l'accoglimento di tali istanze, spetta al giudice, ove formulate, valutarne l'ammissibilità, sulla base di tutti gli elementi versati in atti, esplicitando le ragioni che ne fondino il rigetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa in giudizio nel corso del quale non erano state acquisite d'ufficio le tabelle allegate al contratto collettivo aziendale ed il giudice non aveva motivato sull'espressa istanza in tal senso formulata dal lavoratore, desumendo però, dalla mancanza di tali documenti agli atti di causa, l'impossibilità di verifica dei conteggi allegati al ricorso).
Cass. civ. n. 15653/2010
Nelle cause soggette al rito del lavoro, l'acquisizione del testo dei contratti o accordi collettivi può aver luogo anche in appello, sia attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali, la quale non è soggetta al divieto di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., non costituendo un mezzo di prova, sia attraverso l'esercizio da parte del giudice del potere officioso, riconosciuto dal medesimo art. 437, secondo comma, di invitare le parti a produrre il contratto collettivo, ove non ne risulti contestata l'applicabilità al rapporto.
Cass. civ. n. 4080/2009
Nel rito del lavoro, il divieto di produrre nuovi documenti in appello non riguarda anche i documenti che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, tanto più ove il documento abbia carattere meramente integrativo rispetto ad altro ritualmente prodotto in primo grado. (Nella specie, si trattava della cartolina di ricevimento di una raccomandata prodotta nei termini, rilevante per la dimostrazione della interruzione della prescrizione del credito azionato in giudizio; la S.C., nell'affermare il principio anzidetto, ha cassato la sentenza impugnata che non aveva consentito la produzione tardiva).
Cass. civ. n. 26592/2008
Nel rito del lavoro, la denuncia con motivo di appello dell'omesso esame di circostanze di fatto attinenti alla domanda, originariamente non conosciute dal datore di lavoro e legittimamente emerse nel corso dell'istruttoria, non costituisce eccezione o domanda nuova ai sensi dell'art. 437 c.p.c., né è preclusa da decadenze realizzatesi ai sensi degli artt. 414, 416 e 420 c.p.c.
Cass. civ. n. 23563/2008
Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere mediante l'introduzione di domande nuove. Il suddetto principio, tuttavia, non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, ed accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella avanzata con il ricorso di primo grado e riproposta in grado di appello. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello dall'INPGI, di limitare il risarcimento del danno conseguente ad illegittimità di un provvedimento di sospensione cautelare del lavoratore, vittorioso in primo grado, esplicitando un contenuto già insito nell'originaria richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 16673/2007
Nel caso che il rapporto giuridico sia sottoposto a nuova regolazione legislativa nell'intervallo tra il giudizio di primo e secondo grado, non costituisce nuova eccezione in appello (vietata dall'art. 437 c.p.c.) ma mera difesa la deduzione di infondatezza della domanda alla stregua del nuovo contesto normativo. Peraltro, la valutazione dello jus superveniens e della sua incidenza sulla controversia è operabile dal giudice d'ufficio, costituendo detta valutazione un suo preciso dovere, ed a prescindere dall'eccezione del convenuto.
Cass. civ. n. 18119/2007
Benché ai fini dell'identificazione della causa petendi rilevino non già le ragioni giuridiche addotte a fondamento della domanda ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, tuttavia, nel caso in cui sia chiesta la dichiarazione di illegittimità, per violazione dei criteri di scelta, del licenziamento collettivo intimato a un lavoratore in sede di procedura di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, la causa petendi idonea a giustificare il petitum involge la individuazione del tipo di criteri di selezione che siano stati violati, legali o derivanti da accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, con la conseguenza della qualificabilità come domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 437 c.p.c., della deduzione dell'asserita violazione dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223, per non aver comparato l'azienda la posizione dei lavoratori con quella degli addetti ad altri stabilimenti, laddove in primo grado si era fatto riferimento solo alla violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, legge n. 223 citata, limitandosi a dedurre un confronto della propria posizione con quella di altri dipendenti mantenuti in servizio.
Cass. civ. n. 13783/2007
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere, però, deve essere esercitato – come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi – sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Ne consegue che è preclusa alla parte avente interesse la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado. (Principio affermato in controversia concernente un'opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, in assenza di validi atti interruttivi idoneamente depositati in primo grado ed allegati soltanto in appello).
Cass. civ. n. 4135/2007
L'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, con l'effetto che tale definizione della suddetta eccezione, pur comportando conseguenze in ordine alla rilevabilità ex officio e alla diversa configurabilità dell'onere di proposizione, non determina, tuttavia, la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado (principio affermato in controversia concernente opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ex art. 3 L. n. 335 del 1995, in assenza di validi atti interruttivi)
Cass. civ. n. 24459/2006
In tema di produzione di nuovi documenti in grado di appello nel rito del lavoro, ove sia in discussione una condotta permanente, quale, nella specie, il rifiuto del datore di lavoro di adibire il lavoratore già sospeso, alle mansioni di guardia particolare giurata, il mancato raggiungimento della prova, in primo grado, della mancanza nel dipendente delle necessarie autorizzazioni di polizia, dedotta dal datore di lavoro, non può esse superata da una tardiva produzione documentale in appello; pur tuttavia la natura permanente della condotta del datore di lavoro (e le conseguenze retributive o risarcitorie dalla stessa derivanti) deve indurre il giudice di secondo grado a valutare se un documento, formato successivamente al maturarsi delle preclusioni, sia o meno indispensabile ai fini della decisione della causa, limitando la responsabilità del convenuto alla data della decisione di primo grado, in applicazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c. (La S.C., in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 8202 del 2005, ha ritenuto la decisione della corte territoriale, secondo cui non era stata fornita, in primo grado, la prova della permanente sospensione delle autorizzazioni di polizia per l'esercizio dell'attività di guardia giurata all'epoca in cui il dipendente aveva offerto la ripresa della prestazione, congruamente motivata per aver escluso che una prova, tardivamente offerta in appello, potesse ovviare alla decadenza verificatasi in primo grado, ed errata, invece, nel non aver consentito la produzione di un documento formato successivamente alla sentenza di primo grado, attestante la mancanza delle autorizzazioni di polizia, al solo fine di limitare la responsabilità datoriale, per la mancata adibizione del lavoratore alle sue mansioni di guardia giurata, al momento della decisione di primo grado. La S.C. ha, inoltre, cassato la decisione della corte territoriale per aver ritenuto tardiva la prova richiesta dal datore di lavoro, in appello, sull'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni diverse da quelle di guardia giurata, ma alle stesse equivalenti, questione insorta solo a seguito della sentenza di primo grado, che aveva introdotto d'ufficio la diversa utilizzazione del lavoratore, da questi mai prospettata giacché limitatosi a chiedere di essere adibito alle sue mansioni).
Cass. civ. n. 23882/2006
Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della «verità materiale» cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, in applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha ritenuto legittimo l'operato del giudice d'appello, che aveva acquisito agli atti la documentazione degli uffici postali necessaria al fine di accertare la veridicità delle deduzioni del lavoratore circa la tempestività dell'impugnativa del licenziamento, in replica all'eccepita decadenza per intempestività dell'atto di impugnazione).
Cass. civ. n. 18156/2006
Ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicché solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione; entro questi limiti, l'eventuale mancanza di un formale decreto che designa presidente o componenti del collegio costituisce una semplice irregolarità formale, relativa ad un atto interno, e non determina alcun vizio della sentenza, anche a voler prescindere dal principio di tassatività delle nullità, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
Cass. civ. n. 12728/2006
La doglianza afferente alla pretesa erronea interpretazione di norme giuridiche può essere eccepita in grado d'appello, non trattandosi di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 c.p.c., atteso il dovere del giudice di appello di verificare la correttezza dell'interpretazione ed applicazione della norma da parte del giudice di primo grado. (Nella specie, relativa ad interessi e rivalutazione monetaria sulla somma restituita per contributi indebitamente versati ai sensi del D.L. n. 71 del 1993 conv., con modif., in L. n. 151 del 1993, e al valore interruttivo della prescrizione della lettera con la quale il datore di lavoro chiedeva la restituzione delle quote di contribuzione indebitamente corrisposte, rimettendo all'istituto la quantificazione del credito, senza alcun riferimento alla svalutazione monetaria richiesta soltanto successivamente, il giudice di primo grado aveva accolto la richiesta di interessi legali espressamente interpretando l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 71 alla stregua della giurisprudenza di legittimità invocata dal datore di lavoro. L'istituto appellante invocava la diversa ulteriore giurisprudenza di legittimità, di segno opposto).
Cass. civ. n. 3215/2006
In relazione alla domanda proposta da un lavoratore che, deducendo di aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro in esecuzione di vari contratti a termine, abbia chiesto – ai sensi della legge n. 230 del 1962 – la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, la deduzione del datore di lavoro – formulata con l'atto di appello –, secondo cui il rapporto lavorativo mancava di continuità essendosi svolto solo per periodi inframmezzati da interruzioni, non integra una eccezione nuova in senso tecnico, ma la semplice eccezione di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dall'attore (al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e unico), conoscibile e valutabile dal giudice ex officio in quanto risultante dalle allegazioni delle parti, ancorché non tempestivamente rilevato dal convenuto nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.
Cass. civ. n. 17077/2005
Atteso che il diritto alla pensione indiretta o di reversibilità – pur supponendo la morte del titolare del diritto alla pensione diretta corrispondente – è acquisito dai superstiti iure proprio e non iure successionis, la domanda di primo grado per ottenere, quale erede del padre, la pensione diretta di vecchiaia, della quale il medesimo era asseritamente titolare, è del tutto diversa per causa petendi (diritto a pensione fatto valere) che per petitum mediato (pagamento della pensione pretesa), rispetto alla domanda proposta in appello per ottenere, quale erede della madre, la pensione di reversibilità della quale la medesima era asseritamente titolare a seguito della morte del coniuge (padre della ricorrente), con conseguente violazione del divieto di ius novorum previsto dall'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 15810/2005
In un giudizio di sfratto per morosità relativo a locazione ad uso diverso da quello abitativo, la deduzione come motivo di appello da parte del conduttore, che sia stato convenuto come cessionario della locazione, della insussistenza della propria legittimazione sostanziale (in primo grado contestata per altra ragione, costituita dal non aver conseguito la disponibilità dell'immobile), per il fatto che il locatore non avrebbe dato la prova della comunicazione della cessione ex art. 36 L. n. 392 del 1978, integra un'attività di contestazione di un fatto costitutivo della pretesa del locatore e la connessa introduzione di un fatto impeditivo, che, rispettivamente, si concretano nella violazione delle preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme degli artt. 415, 416 e 420, primo comma, c.p.c. e nella deduzione di un'eccezione del tutto nuova in violazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 10290/2005
Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio, mediante l'introduzione di domande nuove. Tuttavia, il suddetto principio non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, e accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella proposta con il ricorso di primo grado e riproposta in appello. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che – in riferimento a domanda di un pediatra in regime di convenzione volta ad ottenere il pagamento di tutti i compensi non corrisposti per prestazioni rese ad assistiti eccedenti il massimale, proposta in primo grado e riproposta in appello – ha accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello, di pagamento delle sole voci relative all'onorario professionale e alla quota aggiuntiva professionale, di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Ccnl, reso esecutivo con il D.P.R. n. 315 del 1990).
Cass. civ. n. 9899/2005
Non configura una nuova eccezione ma un'ulteriore difesa, come tale esclusa dal divieto di cui all'art. 437 c.p.c., la deduzione in appello da parte del datore di lavoro – nell'ambito di una controversia relativa alla legittimità dell'apposizione del termine nel contratto di lavoro – della legittimità del contratto sulla base dell'art. 1, lett. c), della legge n. 230 del 1962, laddove in primo grado lo stesso datore aveva invocato l'art. 23 della legge n. 56 del 1987, atteso che la disciplina del contratto a termine delineata dalle due suddette leggi costituisce un sistema unico, in cui la disciplina dettata dalla seconda opera sul medesimo piano di quella generale dettata dalla prima legge.
Cass. civ. n. 8202/2005
Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, c.p.c., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare – onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e 437, secondo comma, c.p.c., che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova – fra i quali devono annoverarsi anche i documenti –, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo cha la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della «verità materiale», cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.
Cass. civ. n. 5416/2005
Poiché nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, controversia relativa ad affitto agrario) trova applicazione l'art. 208 c.p.c., concernente la decadenza dall'assunzione della prova, secondo cui il giudice, dichiarata la decadenza, deve comunque fissare un'udienza successiva, per dar modo alla parte non comparsa di instare, se del caso, per la rimessione in termini, incorre in error in procedendo il giudice d'appello che, ammessa la prova testimoniale (nella specie, riguardo alla data di inizio del rapporto di affitto agrario) e constatata l'assenza della parte istante all'udienza all'uopo fissata, dichiari la decadenza di quest'ultima e decida, subito dopo, la causa, senza rinviare ad un'udienza successiva onde consentire, in quella sede, le eventuali difese della stessa parte, atteso che la disciplina dettata dall'art. 437, terzo comma, c.p.c. (secondo cui «qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza») non comporta un obbligo assoluto di decidere la causa nella stessa udienza dell'assunzione, stante la facoltà (di cui all'ultimo comma dello stesso articolo) di concedere alle parti, dopo l'assunzione, un termine per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine, per la discussione e la pronuncia della sentenza, e tenuto conto, peraltro, che la regola della contestualità presuppone comunque che la prova ammessa sia stata anche assunta, laddove, nel caso di mancata assunzione per l'assenza ingiustificata della parte, il rinvio è imposto dal secondo comma del citato art. 208 c.p.c.
Cass. civ. n. 4841/2005
In materia di rendita da infortuni sul lavoro, ove l'assicurato abbia domandato in primo grado il ripristino della rendita nella misura già riconosciuta anteriormente alla revisione disposta dall'INAIL (o comunque in misura maggiore di quella riconosciuta in sede di revisione), non costituisce domanda nuova, preclusa ex art. 437 c.p.c., quella proposta in appello dallo stesso assicurato per la declaratoria di illegittimità della revisione per il decorso del decennio dalla prima costituzione della rendita.
Cass. civ. n. 22669/2004
Nel rito del lavoro, la possibilità di produzione in appello di nuovi documenti è esclusa con riguardo ai documenti miranti a superare il divieto di nuove domande e nuove eccezioni che caratterizza il giudizio d'appello, potendo essere prodotti, come si ricava dal coordinamento con le disposizioni di cui al comma secondo prima parte dell'art. 437 c.p.c., soltanto a sostegno di domande ed eccezioni già introdotte in causa nel corso del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 22464/2004
Attesa la maggiore accentuazione dei poteri istruttori del giudice del lavoro, non si ravvisa una violazione del potere dispositivo delle parti sulle prove nel provvedimento del giudice di appello che, ritenendo «indispensabile ai fini della decisione della causa» una prova testimoniale, ne consenta l'espletamento perché finalizzata a sopperire alla incompletezza di altra prova, sempre che si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti (fattispecie ben distinta dalla ipotesi di «sostanziale ripetizione» in sede di gravame di una prova testimoniale già espletata in primo grado).
Cass. civ. n. 22382/2004
La sanzione di nullità comminata dall'art. 29, quarto comma, legge n. 392 del 1978 in caso di mancata specificazione nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del motivo – tra quelli tassativamente indicati nel medesimo art. – sul quale la disdetta si fonda, e la natura giuridica di condizione di procedibilità dell'azione da riconoscersi alla suddetta comunicazione, escludono che tali questioni, ove prospettate per la prima volta dal convenuto in appello, possano essere considerate eccezioni, e come tali ricondotte al regime del divieto dello ius novorum di cui all'art. 437, secondo comma, c.p.c., essendo il giudice tenuto a rilevare d'ufficio la nullità (art. 421 c.p.c.) e il difetto della condizione di procedibilità in questione.
Cass. civ. n. 15327/2004
Il licenziamento e le dimissioni sono fatti giuridici diversi e contrapposti, sicché allegare in giudizio che il recesso è avvenuto ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore orienta il giudizio verso due indagini diverse in fatto e connotate da diverse regole di giudizio, funzionali alla distribuzione degli oneri probatori dei due casi. Costituisce pertanto una inammissibile trasformazione del tema della controversia la successiva deduzione, da parte del datore di lavoro che non abbia negato che vi sia stato un licenziamento, che il rapporto si è risolto per dimissioni.
Cass. civ. n. 5590/2004
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio della udienza di discussione del giudizio di appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a meno che tale rinvio non venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa; la sentenza emessa dal giudice d'appello all'udienza di rinvio tenutasi pur in difetto di comunicazione, e alla quale non tutte le parti siano comparse, è affetta da nullità assoluta per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 3284/2004
L'Inps può eccepire, anche per la prima volta in grado d'appello, la carenza del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in forza del divieto stabilito dall'art. 45 della legge n. 203/82 di stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali, trattandosi di doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche e non di proposizione di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 2851/2004
Il provvedimento pronunciato in forma di ordinanza con il quale il giudice di appello (in controversia soggetta al rito del lavoro) dichiari l'improcedibilità dello stesso per la mancata comparizione dell'appellante, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilità in cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 1616/2004
Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.c., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennità previste dall'art. 1751 c.c., relative alla cessazione del contratto di agenzia.
Cass. civ. n. 16636/2003
Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale(senza allegare il pregresso godimento di rendita per infortunio sul lavoro), la successiva richiesta in appello del riconoscimento dell'aggravamento della rendita unica (comprensiva della rendita per infortunio sul lavoro) già in godimento, integra una domanda nuova e diversa da quella fatta valere davanti al giudice di primo grado, che, introducendo un tema di indagine richiedente accertamenti e valutazioni nuove, è preclusa in appello a norma dell'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 16624/2003
La negazione, da parte del Ministero dell'Interno, di alcuni degli elementi costitutivi del diritto all'assegno di invalidità civile (stato di invalidità, limite reddituale e incollocazione), pur integrando mera difesa, resta preclusa da un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, quale la pregressa non contestazione dell'esistenza degli elementi stessi nel giudizio di primo grado, in quanto la non contestazione di tali elementi, inscrivendosi nel generale potere delle parti di determinare l'oggetto della lite, contribuisce, quale inadempimento dell'onere processuale previsto dall'art. 416, comma terzo, c.p.c., a delimitare negativamente detto oggetto, in tal modo escludendo dalla controversia la necessità del relativo accertamento, con conseguente inammissibilità di una successiva contestazione, che verrebbe a connotarsi quale fatto nuovo, esterno all'iniziale delimitazione nell'ambito della res litigiosa.
Cass. civ. n. 16445/2003
Il principio secondo cui è consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ammettere prove precostituite, come quelle documentali, trova un contemperamento e un limite nel carattere effettivamente nuovo che la documentazione offerta in sede di impugnazione deve avere, atteso che, altrimenti, si finirebbe per consentire alla parte di aggirare la disposizione di cui all'art. 414, n. 5, c.p.c., trasformando il giudizio di appello, da giudizio di riesame della decisione impugnata, a mera prosecuzione del giudizio di primo grado, con conseguente violazione della struttura e della logica del sistema che ispira la disciplina probatoria nel rito del lavoro.
Cass. civ. n. 15448/2003
Nel rito del lavoro, rientra tra i poteri istruttori del giudice d'appello, che abbia dato mandato al consulente tecnico di compiere ogni opportuna indagine, l'acquisizione di atti o documenti ritenuti dal consulente necessari per l'espletamento dell'incarico. Detto principio trova applicazione quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, come avviene in controversie che presentino profili contabili particolarmente complessi, fermo restando che la consulenza tecnica non costituisce uno strumento previsto al fine di supplire a carenze probatorie relative a fatti che la parte può agevolmente dimostrare con prove documentali o testimoniali. (Fattispecie relativa a documenti necessari per il calcolo dello specifico tasso aziendale nell'assicurazione degli infortuni sul lavoro.
Cass. civ. n. 13291/2003
Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la illegittimità del proprio licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo sotto un profilo specifico determinato, il giudice d'appello non può dichiarare la illegittimità dello stesso licenziamento sotto un profilo diverso ancorché dedotto dal lavoratore con l'atto di appello, senza che ne risulti violato il principio della domanda e quello di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, trattandosi di domanda nuova – quanto a causa petendi – sempreché ne risulti dedotto a fondamento un fatto nuovo, e non già soltanto una diversa qualificazione giuridica di un fatto già dedotto nel corso del giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 12470/2003
Con riferimento alla domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro, mentre non è possibile dedurre per la prima volta in appello l'inabilità derivante da altro infortunio, con la rendita conseguentemente liquidata (disciplinata dall'art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 1965)trattandosi di fatto nuovo precluso ai sensi dell'art. 437 c.p.c., può essere dedotta in appello la preesistente inabilità determinata da cause estranee al lavoro, ai sensi dell'art. 79 dello stesso D.P.R., non costituendo fatto distinto dalla complessa attitudine lavorativa preesistente all'infortunio.
Cass. civ. n. 12317/2003
Nel rito del lavoro, il convenuto, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ben può nell'atto di appello contestare la fondatezza della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c. La previsione dell'obbligo del convenuto di formulare nella memoria difensiva di primo grado, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, infatti, da un lato, non esclude il potere dovere del giudice di accertare se da parte attorea sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano state o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato, e dall'altro non impedisce alla parte di sollevare (ed impone al giudice di esaminare) in qualunque momento – e quindi anche nel giudizio di appello – tutte le difese in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio che possano incidere sul rapporto controverso.
Cass. civ. n. 11795/2003
Il divieto di proporre domande nuove in appello si riferisce alle domande che potevano essere proposte nel giudizio di primo grado, ma non anche a quelle che traggono il loro fondamento da un evento che, seppur necessariamente collegato con la situazione processuale, sia sopravvenuto dopo la chiusura del giudizio di primo grado e prima della proposizione dell'appello. (Fattispecie relativa a sentenza di primo grado contenente l'ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e ad esercizio in appello, da parte del lavoratore, della facoltà di opzioni per l'indennità prevista dall'art. 18, legge 18 marzo 2000 del 1970).
Cass. civ. n. 11699/2003
Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova... nel caso in cui in primo grado sia stata chiesta la reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970 e la conseguente indennità risarcitoria ed in appello siano state chieste le retribuzioni a partire dalla domanda giudiziale di illegittimità del contratto a termine, dato che la pretesa avente ad oggetto la reintegrazione ex art. 18 cit. rappresenta un petitum del tutto diverso dalla pretesa avente ad oggetto le retribuzioni non corrisposte, ed anche la causa petendi è diversa, consistendo in un caso nell'illegittimità del licenziamento e nell'altro nell'illegittimità del termine opposto al contratto e sulla relativa costituzione mora.
Cass. civ. n. 8739/2003
Nel rito del lavoro la preclusione in appello dell'eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa l'eccezione con la quale, per la prima volta in appello, una società aveva motivato il diniego di assunzione di una lavoratrice invalida avviata al lavoro dall'UPLMO adducendo l'insussistenza di attività compatibili con lo stato di invalidità, mentre in primo grado aveva eccepito che la posizione lavorativa alla quale ella avrebbe dovuto essere destinata era già occupata.).
Cass. civ. n. 8220/2003
Nel rito del lavoro e, in particolare, nella materia della previdenza e assistenza, caratterizzata dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo; né all'ammissione d'ufficio delle prove è di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti interessate, atteso che il potere d'ufficio è diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, intese come complessivo materiale probatorio (anche documentale) correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in tal caso, non si pone, propriamente, alcuna questione di preclusione o decadenza processuale a carico della parte, essendo la prova «nuova», disposta d'ufficio, solo l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (nella specie, relativa a domanda di rendita da malattia professionale, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C. in base al principio di cui in massima, aveva disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la prova – articolata dall'assicurato solo in appello – diretta all'accertamento della esposizione a rischio, sul presupposto che le risultanze della fase amministrativa acquisite nel giudizio di primo grado avevano già evidenziato l'avvenuta prestazione di attività lavorativa potenzialmente nociva in relazione alla malattia accertata).
Cass. civ. n. 6586/2003
Nel rito del lavoro, l'invocazione a sostegno della domanda di una regolamentazione di fonte pattizia non dedotta nell'atto introduttivo costituisce mutamento della causa petendi e implica una modifica della domanda possibile solo in primo grado e unicamente previa autorizzazione del giudice a norma dell'art. 420 c.p.c., sicché la relativa deduzione fatta per la prima volta in appello deve essere dichiarata d'ufficio inammissibile dal giudice del gravame.
Cass. civ. n. 5909/2003
In tema di azione di regresso dell'Inail nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio sul lavoro subito dal dipendente assicurato, le variazioni di ammontare del credito Inail conseguenti alle variazioni quantitative della rendita (e in generale delle prestazioni erogate dall'istituto) non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario. Detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 2327/2003
Nel rito del lavoro, la parte dichiarata decaduta dall'assunzione della prova ex art. 208 c.p.c. (nella specie, implicitamente, a seguito del provvedimento del giudice di primo grado che aveva dichiarato chiusa l'istruttoria), la quale deduca che la mancata assunzione è stata determinata dalla omessa comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a tal fine, non può ottenerne l'assunzione in grado di appello, se non abbia denunciato, con l'impugnazione, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11198/2002
In rapporto all'originaria domanda di riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro, per la quale sia stata accertata un'inabilità permanente inferiore alla misura indennizzabile, è inammissibile la richiesta in appello, formulata ex art. 80, D.P.R. n. 1124 del 1965, di cumulo con altra rendita relativa a diverso infortunio sul lavoro non riferibile a modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato successive alla proposizione della predetta domanda, comportando tale richiesta la valutazione dei fatti costitutivi della nuova fattispecie dedotta, in violazione dei limiti posti dall'art. 437 c.p.c., e non potendo trovare applicazione, d'altra parte, il disposto dell'art. 149 att. c.p.c., invocabile solo ove il diverso infortunio sia intervenuto in corso di giudizio.
Cass. civ. n. 7739/2002
Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova del fatto costitutivo del recesso, la deduzione, da parte del lavoratore, della insussistenza del fatto, non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, come tale proponibile anche per la prima volta in appello, salvo l'onere della deduzione delle circostanze che la sostanziano con l'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 5763/2002
In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell'art. 2, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente all'adempimento dell'obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto che non costituisse domanda nuova – come tale inammissibile – la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell'importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell'atto di appello dall'ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima).
Cass. civ. n. 5586/2002
Ai fini del divieto di deduzione di fatti nuovi in appello, in relazione alla domanda con la quale un lavoratore, dipendente di un'azienda esercente pubblico servizio di trasporto, abbia contestato la legittimità della sua sottoposizione ad esodo coattivo, deducendo l'intervenuta sua riqualificazione a seguito dell'adibizione a mansioni diverse da quelle per le quali era stato dichiarato inidoneo, l'eventuale equivalenza delle mansioni in cui il lavoratore si è riqualificato con quelle per le quali è stato dichiarato inidoneo rappresenta una qualità in concreto del fatto dedotto, ma non un fatto nuovo e diverso da quello posto a fondamento della domanda.
Cass. civ. n. 6794/2002
Nel processo del lavoro, si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, quando il fatto che giustifica la pretesa sia alterato nei suoi elementi materiali, e quindi, non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica (nella specie, agendo il lavoratore per il pagamento di differenze retributive, era stato dedotto in appello – per contrastare un'eccezione di prescrizione e senza modifica di petitum – che il rapporto di lavoro era cessato non alla data indicata in primo grado ma all'esito del periodo, lavorato, di preavviso; la Suprema Corte ha ritenuto che la deduzione integrasse una inammissibile modifica della domanda).
Cass. civ. n. 10767/2001
Nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un determinato contratto collettivo deve ritenersi implicita la richiesta (non configurabile, quindi, come domanda nuova ai sensi dell'art. 437, secondo comma, c.p.c.) di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Costituzione; pertanto, il giudice del merito, ove ritenga inoperante nella specie il contratto collettivo invocato, può e deve esaminare il fondamento della domanda sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Cass. civ. n. 9662/2001
La deduzione svolta in appello dal lavoratore appellato in ordine alla insussistenza della stabilità reale del suo rapporto di lavoro ai fini del mancato decorso della prescrizione in costanza del rapporto non incontra la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., trattandosi di mera difesa integrante negazione del fatto costitutivo della eccezione sollevata dal datore di lavoro, il quale, avendo eccepito la prescrizione dei crediti del lavoratore con una decorrenza correlata alla stabilità del rapporto, è tenuto a provare detta stabilità.
Cass. civ. n. 6334/2001
Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattività delle parti è applicabile anche al rito del lavoro e, ove tale inattività si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilità dell'impugnazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era verificata la mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. sia alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo).
Cass. civ. n. 3516/2001
Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in sede d'impugnazione).
Cass. civ. n. 16163/2000
Nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo venga chiesto originariamente (nella specie: nel ricorso introduttivo e nelle conclusioni di primo grado) sulla base dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e successivamente (nella specie: in sede di appello) sulla base della disciplina di diritto comune di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c., non si verifica alcun mutamento della causa petendi in quanto la ragione del domandare il bene della vita – ossia il risarcimento – si fonda in entrambi i casi sulla illegittimità del licenziamento (non essendo dubbio che ogni atto di recesso di cui venga riconosciuta l'antigiuridicità configuri inadempimento cui è da ricollegare il diritto al risarcimento dei danni) ancorché, cambiando il regime di tutela, il risarcimento si configuri in modo diverso.
Cass. civ. n. 14416/2000
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non soggiace al divieto di nuove eccezioni in appello disposto, per il rito del lavoro, dall'art. 437 secondo comma c.p.c., trattandosi di una mera deduzione difensiva diretta a contrastare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto è rilevabile d'ufficio anche in appello, rientrando tra i poteri – doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.
Cass. civ. n. 10902/2000
Nel rito del lavoro il giudice di appello non può, a norma dell'art. 437 c.p.c., ammettere nuovi mezzi di prova (ad eccezione di quelli ritenuti indispensabili ai fini della decisione), ma non incontra limitazioni in relazione ai mezzi di prova non nuovi perché già regolarmente dedotti in primo grado, dovendo tra questi ricomprendersi quelli di fatto non acquisiti, benché regolarmente ammessi, sempre che non sia intervenuta una decadenza e che la relativa istanza di ammissione sia stata riproposta con il ricorso dell'appellante o con la memoria difensiva dell'appellato; peraltro, la decadenza dall'assunzione della prova si verifica soltanto per effetto di un provvedimento del giudice in tal senso, emesso su istanza della controparte, mentre non può ritenersi rinuncia implicita all'assunzione dei testi richiesti il semplice silenzio serbato dalla parte richiedente dopo l'ammissione, atteso che la legge non prevede un obbligo per la parte di «insistere» per l'assunzione di una prova regolarmente indicata e ammessa e che la rinuncia alla prova deve essere esplicitata dalla parte che l'aveva indicata e produce effetto solo in seguito all'adesione delle altre parti e al consenso del giudice.
Cass. civ. n. 10758/2000
Nel rito del lavoro la mancata contestazione di una circostanza di fatto allegata dalla controparte nel giudizio di primo grado implica l'inadempimento dell'onere – testualmente riferito al convenuto, ma da ritenere operante a prescindere dalla situazione delle parti – sancito dal terzo comma dell'art. 416 c.p.c.; disposizione questa che, letta in necessaria correlazione con l'art. 437 c.p.c., sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma – oltre a non precludere la produzione di documenti per la prima volta in appello – neppure sanziona con decadenza alcuna la mancata specifica contestazione di fatti allegati che la controparte deve provare o la mancata proposizione di tutte le difese in fatto ed in diritto. Tuttavia, sebbene ammissibile, la novità di una contestazione effettuata solo in grado d'appello in violazione del precetto generale posto dal cit. art. 416 c.p.c., può comportare conseguenze sfavorevoli non solo sul piano del regolamento delle spese processuali, ma anche su quello della valutazione del contegno delle parti dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 10335/2000
Nel rito del lavoro, la disciplina restrittiva sull'ammissione delle nuove prove non si applica alla produzione di nuovi documenti, che può avvenire senza necessità di una preventiva valutazione, ad opera del collegio, della loro indispensabilità, sempre che essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a tali atti e comunque prima dell'udienza di discussione, e senza che sia influente la circostanza che le parti avrebbero potuto o dovuto esibirli nel primo grado di giudizio. Nel caso di mancata ottemperanza a tali oneri procedurali, la conseguente preclusione (alla quale si sottraggono tuttavia i documenti sopravvenuti o di cui la produzione sia giustificata dallo sviluppo della vicenda processuale) può essere superata solo dall'iniziativa istruttoria del giudice, quando egli ritenga indispensabile, a norma dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., la prova documentale non tempestivamente esibita, al fine non già di supplire ad una totale carenza probatoria sui fatti (o uno dei fatti) costitutivi della pretesa, ma solo di colmare eventuali lacune delle risultanze di causa che offrano già significativi dati di indagine. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di appello aveva ritenuto inammissibile la produzione, avvenuta per la prima volta nel corso del giudizio di appello, di documenti relativi alla sussistenza del requisito reddituale del diritto alla cosiddetta pensione non reversibile a favore dei ciechi civili, prevista dall'art. 7 della L. n. 382 del 1970).
Cass. civ. n. 10303/2000
In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, fatto valere in giudizio dall'assicurato il diritto a conseguire una rendita in relazione ad uno specifico infortunio, il medesimo non può chiedere per la prima volta in appello la cumulativa valutazione anche delle preesistenti inabilità (nella specie relative al medesimo apparato), sul presupposto della loro derivazione lavorativa, al fine di contrastare una quantificazione del danno derivante dall'infortunio operata in riferimento all'attitudine lavorativa quale ridotta per effetto di tali preesistenti inabilità, a norma dell'art. 79 del D.P.R. n. 1124 del 1965.
Cass. civ. n. 9401/2000
... non è configurabile un mutamento della causa petendi quando il lavoratore, avendo chiesto l'accertamento del suo diritto ad un superiore e specificato livello di inquadramento sulla base delle mansioni effettivamente espletate, si limiti a modificare il parametro della qualificazione giuridica dei fatti, facendo riferimento, a sostegno della pretesa, a norma del contratto collettivo aziendale, invece che del contratto collettivo nazionale (ed infatti al «parametro», funzionale alla qualificazione giuridica, deve riconoscersi ugualmente natura giuridica). (Nella specie, peraltro, come rilevato dalla S.C. sulla scorta della sentenza impugnata, in sostanza la rilevanza del contratto collettivo aziendale era stata prospettata dalla parte già in primo grado).
Cass. civ. n. 8641/2000
Il diritto all'adeguamento dell'indennità di disoccupazione agricola di ottocento lire giornaliere in base a quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1988 non costituisce un autonomo diritto, ma presuppone l'esistenza del diritto all'indennità stessa. Ne consegue che in un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al suddetto adeguamento la contestazione, da parte dell'Inps, del diritto dell'assicurato all'indennità stessa non costituisce eccezione in senso proprio, ma contestazione dello stesso diritto in controversia e, come tale, è rilevabile e deducibile in ogni stato e grado del giudizio.
Cass. civ. n. 7284/2000
Nel rito del lavoro, la novità dei documenti, che ne consente la produzione in appello quali prove precostituite, senza necessità di una preventiva valutazione di indispensabilità, va apprezzato in relazione alla loro avvenuta o non avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, senza che abbia alcuna influenza la circostanza che la parte interessata avrebbe potuto o dovuto esibirli in prima istanza (per essere gli stessi già accessibili) o vi abbia provveduto irritualmente o tardivamente.
Cass. civ. n. 6979/2000
Nelle cause assoggettate al rito del lavoro, il giudice d'appello non può, per il disposto dell'art. 437 c.p.c., pronunciare la sentenza se non sentiti i difensori delle parti, il che implica che detto giudice dopo la relazione, deve ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa.
Cass. civ. n. 4531/2000
È ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie; ed infatti l'obbligo del datore di lavoro consiste, fin dall'inizio, nel pagare tempestivamente alla scadenza o la retribuzione o l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione, sicché l'evento che muta il titolo dell'obbligazione non incide sulla sua derivazione dal rapporto di lavoro e sull'essenza retributiva in senso lato (o funzionale), lasciando inalterata la causa petendi, poiché il fatto costitutivo resta identico e si è in presenza di un'ipotesi sostanzialmente equivalente alla diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dalle parti o dal giudice.
Cass. civ. n. 4482/2000
Nel rito del lavoro, caratterizzato da un sistema di preclusioni tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato e dall'obbligo del convenuto di prendere posizione precisa, non limitata ad una generica contestazione, sui fatti affermati dall'attore, diventano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergenze delle parti. Ne consegue che non possono essere sollevate nel giudizio d'appello contestazioni riguardo a conteggi che debbano ritenersi incontestati in primo grado in difetto di rilievi od obiezioni ad essi relativi; né ad esimere il convenuto dall'onere di contestare i conteggi è sufficiente la contestazione relativa all'an della pretesa della controparte, dato che una simile difesa è compatibile con una diversa valutazione in punto di quantificazione del credito.
Cass. civ. n. 4463/2000
Costituisce domanda nuova in appello, come tale preclusa dall'art. 437 c.p.c., la domanda di integrazione al minimo della pensione quando nel giudizio di primo grado sia stata richiesta la cosiddetta «cristallizzazione», giacché i due benefici hanno diversi contenuti e finalità, atteso che l'integrazione tende ad assicurare al pensionato in ogni caso mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la cosiddetta cristallizzazione, connettendosi a casi di perdita dell'integrazione al minimo, tende ad ottenere che tale perdita sia graduale, ossia riassorbibile in relazione ai successivi aumenti della pensione-base conseguiti per effetto dell'adeguamento di costo della vita, onde la richiesta di uno dei due benefici non può ritenersi equivalente alla (o comprensiva della) richiesta dell'altro.
Cass. civ. n. 14698/1999
L'eccezione di giudicato esterno è rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, costituendo un'eccezione in senso stretto e non una mera difesa, con la conseguenza che, da un lato, il giudice non può su di essa pronunziarsi d'ufficio e, dall'altro, la sua proponibilità nel rito del lavoro è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416, secondo comma, c.p.c. sicché ove essa non sia stata sollevata con la memoria difensiva tempestivamente depositata a norma di tale disposizione non può essere per la prima volta proposta in sede di appello né essere rilevata dal giudice di secondo grado, salvo che il giudicato sia intervenuto nel corso del giudizio di appello.
Cass. civ. n. 14342/1999
Anche per l'attore che non indichi nell'atto introduttivo del giudizio i mezzi di prova dei quali intenda avvalersi, si verifica la decadenza con conseguente inammissibilità dei mezzi di prova proposti in grado di appello, a norma dell'art. 437 secondo comma c.p.c. Soltanto se l'omessa indicazione in primo grado sia stata determinata da causa di forza maggiore, valutabile con apprezzamento discrezionale in fatto dal giudice di merito, la deroga alle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c. può essere consentita nella fase di gravame, ove i chiesti mezzi di prova siano ritenuti indispensabili ai sensi dello stesso art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 13140/1999
Nel rito del lavoro, l'eccezione di prescrizione, che ha natura di eccezione in senso proprio, non può essere proposta per la prima volta in appello (neppure dalla parte rimasta contumace in primo grado), ostandovi il disposto dell'art. 437, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12840/1999
Il valore dell'enunciato del secondo comma dell'art. 437 c.p.c., per cui in appello non sono ammesse nuove eccezioni, consiste nel non consentire alla parte di chiedere una decisione su questioni che il giudice può esaminare solo se la parte ne fa domanda (art. 112 c.p.c.). Non è, invece, vietato alla parte, allegando con l'appello fatti non dedotti in primo grado, chiedere che il giudice d'appello pronunci su questioni sulle quali il giudice di primo grado avrebbe dovuto e potuto pronunciarsi anche d'ufficio se i fatti rilevanti fossero risultati già provati. Quanto, poi, all'enunciato secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova, esso sta nel non consentire alla parte di valersi di prove da costituire, ma non le impedisce di valersi di tipi di prova che siano i soli attraverso i quali sia giuridicamente possibile dare dimostrazione dei nuovi fatti allegati a sostegno di eccezioni ancora deducibili in appello. (La S.C. ha così stabilito che il convenuto non può, per la prima volta con l'appello, eccepire che il difensore dell'attore ha agito in nome di quello, nel giudizio di primo grado, senza una procura conferita per iscritto, e che il giudice ha il dovere di esaminare nel merito tale eccezione).
Cass. civ. n. 11252/1999
Nel rito del lavoro la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti «mere difese» può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello dell'Inps, che contestava il diritto a pensione di invalidità, riconosciuto in primo grado, per mancanza di domanda amministrativa – eccependo che era stata proposta in sede amministrativa la diversa domanda di pensione di reversibilità in quanto inabile – sul rilievo che l'Istituto non aveva sollevato l'eccezione in primo grado, essendosi limitato, in quella sede, a contestare solo la sussistenza del grado invalidante prescritto dalla legge).
Cass. civ. n. 4763/1999
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all'art. 437, secondo comma c.p.c. (richiamato dall'art. 447 bis per le controversie in materia di locazione) concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili di ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi di istruzione esperiti in primo grado. La ritenuta inammissibilità delle cosiddette eccezioni improprie comporta un vizio di motivazione della sentenza impugnata e non un error in procedendo ed assume rilievo invalidante solo quando sia decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
Cass. civ. n. 2543/1999
Il diritto alle prestazioni assicurative di malattia e di maternità dei lavoratori dipendenti a tempo determinato in agricoltura nasce direttamente dalla legge in presenza dei requisiti da essa voluti e non dal provvedimento amministrativo di iscrizione negli appositi elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n. 1949 del 1940 (o dal certificato di urgenza sostitutivo della iscrizione) che – come si desume anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 483 del 1995 – hanno la diversa funzione di rendere legalmente certa la qualità di lavoratore agricolo, agendo come condizione di efficacia (verso i terzi) della fattispecie costitutiva (compimento di cinquantuno giornate lavorative nell'anno) di tale qualità personale che dà titolo alla prestazione e determinando il momento dal quale decorre l'obbligazione dell'istituto previdenziale di corrispondere la prestazione medesima. Ne consegue che l'eccezione dell'Istituto previdenziale relativa al difetto di titolarità del rapporto fatto valere in giudizio o al numero di giornate che si assumono lavorate nell'anno costituisce un'eccezione in senso improprio o, per meglio dire, una mera difesa volta a contrastare la fondatezza della domanda che, come tale, può essere proposta per la prima volta anche in appello, operando la preclusione di cui all'art. 437, comma secondo, c.p.c. soltanto per le eccezioni in senso stretto.
Cass. civ. n. 9731/1998
... appellata dal datore di lavoro con censure relative all'an debeatur la sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dell'indennità di reintegrazione in favore di un dipendente licenziato, il successivo passaggio in giudicato della sentenza favorevole al datore resa, in grado d'appello, nel separato giudizio di reintegra, rende ammissibile nel corso del diverso giudizio relativo al pagamento dell'indennità la richiesta di restituzione di quanto corrisposto dal datore di lavoro, a tale titolo per effetto della natura provvisoriamente esecutiva del decreto opposto.
Cass. civ. n. 9575/1998
La contestazione di una eccezione di prescrizione basata sulla deduzione della sussistenza di una tacita rinuncia della controparte alla prescrizione stessa costituisce una eccezione in senso tecnico che, nel rito del lavoro, non può essere fatta valere per la prima volta in sede di impugnazione.
Cass. civ. n. 6272/1998
Nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, genericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costituito del diritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che consistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex adverso affermato, (eccezioni in senso lato) ed, infine, quelle che consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al convenuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso proprio). Solo riguardo a queste ultime, rimesse esclusivamente al potere dispositivo della parte, vale nel rito del lavoro l'onere di allegazione e di prova in primo grado, e la preclusione ex art. 437 c.p.c. in grado d'appello, ampliandosi con la loro proposizione l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio, mentre per tutte le altre, che entrano nell'ambito della lite già all'inizio, in relazione all'obbligo del giudice di verificare le condizioni dell'azione, opera il principio della rilevabilità d'ufficio, e la loro puntualizzazione per la prima volta in appello non allarga il thema decidendum. Ne consegue che al lavoratore licenziato non è precluso dedurre in appello il carattere simulato del rapporto di tirocinio di altro lavoratore al fine di ottenere che di questi si tenga conto nella valutazione del requisito dimensionale dell'impresa ai fini dell'applicabilità alla stessa delle norme in tema di tutela «reale» in caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro.
Cass. civ. n. 5988/1998
Nel rito del lavoro, l'appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all'appello incidentale dell'avversario, essendo tale possibilità prevista, in suo favore, solo in via indiretta, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice, come effetto dell'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale – che può manifestarsi anche in forma implicita e non è sindacabile in sede di legittimità – di consentire alle parti, quando lo ritenga necessario, il deposito di note difensive. La disparità tra i mezzi di difesa attribuiti all'appellato in via incidentale (appellante principale) – che, per quanto sopra detto, può ordinariamente contare solo sulle difese orali da svolgersi all'udienza di discussione – e i mezzi di difesa attribuiti all'appellato principale (appellante incidentale) – che, ai sensi dell'art. 436 c.p.c. ha, invece, sempre facoltà di presentare una memoria difensiva all'atto della costituzione – non determina, peraltro, violazione né del principio costituzionale di eguaglianza stante la diversità delle rispettive situazioni processuali, né del diritto di difesa, stante la ragionevolezza dell'intervallo temporale (almeno dieci giorni) che, a norma del terzo comma dell'art. 436 c.p.c., è assicurato all'appellante principale per controbattere l'impugnazione incidentale proposta nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 4008/1998
Si ha mutamento della causa petendi, con conseguente introduzione di una domanda nuova, preclusa in appello nel processo del lavoro a norma dell'art. 437 c.p.c., quando il fatto costitutivo della pretesa sia modificato nei suoi elementi materiali, e quindi non sia in questione solamente una diversa qualificazione giuridica del rapporto. (Nella specie la ricorrente, dopo avere chiesto in primo grado l'inquadramento in una categoria superiore in base ad una norma contrattuale dante rilievo all'espletamento delle mansioni superiori per oltre 180 giorni, anche discontinui, in un anno, in appello aveva invocato anche lo svolgimento di tali mansioni in via continuativa per un trimestre, ai sensi dell'art. 2103 c.c.; la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inammissibile quest'ultima domanda).
Cass. civ. n. 3743/1998
Rispetto alla domanda diretta all'accertamento della natura industriale dell'impresa al fine della fruizione degli sgravi contributivi costituisce domanda nuova vietata dall'art. 437 c.p.c. la pretesa, azionata per la prima volta in appello dall'ente previdenziale convenuto e soccombente in primo grado, diretta al computo dei contributi versati in meno in ragione del diverso inquadramento accertato dalla sentenza appellata in detrazione dei contributi versati in più e chiesti in restituzione per la spettanza degli sgravi.
Cass. civ. n. 3617/1998
Chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, e risultata l'insussistenza del requisito del versamento di 52 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, la domanda, formulata in appello, di riconoscimento del diritto dell'assicurato alla prosecuzione volontaria, già escluso dall'ente nella sede amministrativa, costituisce una domanda nuova, inammissibile, in quanto comporta un allargamento del petitum, aggiungendo un diverso oggetto e un nuovo tema di indagine rispetto alla pretesa specificata nell'atto introduttivo.
Cass. civ. n. 3166/1998
Costituisce legittimo uso dei poteri istruttori riservati al giudice nel rito del lavoro, il nuovo esame in grado d'appello di una teste e l'integrazione, prima dell'espletamento della prova, del capo della deposizione con la precisazione del periodo temporale entro il quale si collocano i fatti allegati dalla parte ad oggetto della deposizione stessa.
Cass. civ. n. 13049/1997
Nel rito del lavoro, la prescrizione posta dall'art. 437, comma secondo, c.p.c., secondo cui nel giudizio d'appello non sono ammesse nuove domande ed eccezioni implica la decadenza dalle domande ed eccezioni non proposte tempestivamente in primo grado e quindi la loro inammissibilità, senza che tale decadenza possa essere vinta dall'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, atteso che la disciplina sia della fase introduttiva del giudizio che di quella del giudizio di appello risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano.
Cass. civ. n. 3199/1997
La domanda diretta al conseguimento della rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola rispetto alla misura stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 30 del 1974 (convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 1974), dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 497 del 1988, ha come fatto costitutivo il ricevimento della presentazione previdenziale nella misura così esigua da avere giustificato la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Conseguentemente la deduzione dell'Inps di avere in realtà corrisposto tale indennità nell'importo rivalutato dall'art. 7 del D.L. n. 86 del 1988 (convertito dalla legge n. 160 del 1988), non rappresenta un'eccezione in senso proprio – da proporre, nel rito del lavoro, nella memoria di costituzione a pena di decadenza – ma una mera difesa, formulabile per la prima volta anche nel giudizio di appello. D'altra parte, in relazione ad un istituto previdenziale, ente pubblico munito di un'attenuata libertà dispositiva dei diritti soggettivi dedotti in giudizio, e in osservanza del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che impone di evitare ingiustificati arricchimenti a detrimento delle casse pubbliche, la non tempestiva contestazione di un fatto dedotto dalla controparte, pur dovuta a negligenza, non può assumere il significato di una tacita ammissione in base al dovere di prendere recisa posizione sulla domanda a norma dell'art. 416, terzo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 1311/1997
L'eccezione di incompetenza «per materia» sollevata dalla parte – la quale in grado d'appello disconosca la competenza funzionale del giudice originariamente adito, ma escluda tuttavia la possibilità di utilizzare il criterio della materia ai fini dell'attribuzione della controversia ad altro giudice, per la cui individuazione debba invece farsi riferimento al criterio di ripartizione fondato sul valore – deve in realtà qualificarsi come eccezione di incompetenza «per valore» e quindi sottostà alla preclusione secondo cui l'incompetenza per valore del giudice di primo grado non può essere rilevata per la prima volta in appello. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale, quale giudice del lavoro in grado d'appello, che, accogliendo l'eccezione, sollevata per la prima volta in quel grado, di incompetenza qualificata «per materia» del pretore del lavoro adito in primo grado, aveva dichiarato l'incompetenza per materia di quel pretore per essere competente il giudice determinato secondo gli ordinari criteri di valore).
Cass. civ. n. 1301/1997
La domanda di differenze retributive con riferimento ad una rivendicata qualifica superiore non è implicitamente comprensiva della domanda di liquidazione del trattamento economico corrispondente alla qualifica già riconosciuta dal datore di lavoro, essendo diversi i presupposti di fatto delle due domande; ne consegue che il giudice di merito che rigetti la domanda di inquadramento superiore, ritenendo corretta la qualifica attribuita dal datore di lavoro, non è tenuto, in mancanza di esplicita domanda in tal senso, a liquidare le differenze retributive in relazione a tale ultima qualifica, e che, ove la relativa domanda sia proposta per la prima volta in appello, essa è da considerarsi nuova e pertanto inammissibile.
Cass. civ. n. 725/1997
Poiché nel rito del lavoro non sono consentite in appello né domande nuove (art. 437, secondo comma, c.p.c.) né modificazioni delle domande – le quali ultime sono possibili solo all'udienza di discussione di primo grado con l'autorizzazione del giudice (art. 420 primo comma) – non è ammissibile in sede di gravame la richiesta di interessi e rivalutazione sulle anticipazioni del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria dovute dal datore di lavoro, dopo che in primo grado sia stato fatto valere l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni ordinarie.
Cass. civ. n. 89/1997
La contestazione da parte del convenuto di tutti o di alcuni degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto azionato rientra fra le mere difese non soggette, nel rito del lavoro, al divieto del ius novorum in grado d'appello, il quale riguarda le domande e le eccezioni in senso stretto e non anche le difese e le eccezioni in senso lato.
Cass. civ. n. 10691/1996
Nel caso in cui il lavoratore contesti in giudizio la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo a fondamento del licenziamento impugnato, è coinvolta in ogni suo aspetto la valutazione giuridica dei fatti richiamati dal datore di lavoro a fondamento del recesso, cosicché deve escludersi che la doglianza proposta dal lavoratore circa la violazione del criterio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata, ancorché proposta per la prima volta in appello, costituisca domanda nuova o implichi la deduzione di una diversa causa petendi.
Cass. civ. n. 10441/1996
Il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736, n. 2 c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare. Pertanto in controversia soggetta al rito del lavoro il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, senza incontrare impedimento nell'art. 437 c.p.c., il quale regola l'attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio il menzionato art. 437 c.p.c. la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova.
Cass. civ. n. 6182/1996
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, assunto con patto di prova, deduca nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'illegittimità del licenziamento, adducendo l'inadeguatezza della durata del patto di prova ovvero il carattere pretestuoso del dedotto esito negativo della prova, è preclusa al lavoratore stesso la possibilità di addurre per la prima volta, in sede di gravame, ovvero di ricorso per cassazione, l'illegittimità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da svolgere ovvero l'illegittimità del licenziamento per difformità tra le mansioni specificate in detto patto e quelle di fatto espletate, atteso che siffatta prospettazione non implica soltanto una diversa valutazione in termini giuridici degli stessi fatti già accertati nei precedenti giudizi di merito, ma implica una modificazione dei termini della controversia in quanto fondata su elementi di fatto del tutto nuovi, che, in quanto tali, necessitano di accertamento.
Cass. civ. n. 5313/1996
Proposta in primo grado dall'Inps domanda di pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni sui compensi per lavoro straordinario erogati dal datore di lavoro, la successiva domanda con cui in grado d'appello l'istituto, riducendo l'ammontare della propria pretesa, richieda i contributi previdenziali e le relative sanzioni sulla somma versata dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di transazione della controversia concernente il pagamento dei menzionati compensi, configura una domanda nuova, inammissibile ex art. 437 c.p.c., per modifica della causa petendi, anziché una semplice riduzione della domanda iniziale solo quando il giudice di merito, a seguito dell'indagine a lui istituzionalmente riservata accerti che nel comporre il rapporto litigioso le parti abbiano dato vita ad una transazione c.d. novativa, manifestando in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova ovvero creando un nuovo rapporto oggettivamente incompatibile con quello preesistente, atteso che solo in tale ipotesi le somme erogate a seguito della transazione non possono considerarsi ricevute in dipendenza del rapporto di lavoro, ed il titolo della richiesta in appello di pagamento sulle stesse dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni non è più identificabile nel diritto alla contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge 20 aprile 1969, n. 153, posto a base della domanda svolta in primo grado.
Cass. civ. n. 12061/1995
Nel rito del lavoro, non determina la nullità della sentenza di appello la circostanza che il tribunale, invece di procedere consecutivamente alla discussione di una singola causa, alla deliberazione della relativa sentenza in camera di consiglio e alla pubblica lettura del dispositivo, dia prima corso alla discussione delle varie cause fissate per la stessa udienza, e quindi, dopo la loro decisione in camera di consiglio, provveda ad una lettura cumulativa dei dispositivi di tutte le sentenze. Neanche assume rilievo la circostanza che – per esempio nei tribunali in cui presti servizio un numero cospicuo di magistrati – i giudici componenti dei vari collegi giudicanti siano presenti anche durante la lettura di una sentenza alla cui deliberazione essi non abbiano concorso. (Nella specie, il collegio giudicante era stato composto diversamente per una sola delle cause, in quanto la stessa era stata decisa in primo grado da uno dei giudici componenti il collegio delle altre cause. La S.C. ha escluso la rilevanza della presenza in aula di quest'ultimo magistrato – pacificamente rimasto estraneo alla deliberazione – ancorché si fosse verificata altresì l'assenza del giudice che aveva concorso alla deliberazione della causa).
Cass. civ. n. 11874/1995
Rispetto alla domanda di rilascio di un fondo per una determinata scadenza contrattuale, non costituisce domanda nuova vietata dall'art. 437 c.p.c. ed è quindi proponibile in appello, la domanda subordinata di rilascio del fondo per la diversa scadenza indicata dal conduttore o concessionario del fondo (nella specie, trattavasi di contratto agrario associativo non convertito in affitto).
Cass. civ. n. 10406/1995
Nel rito del lavoro, il potere del giudice d'appello in tema di ammissione di nuove prove (art. 437 c.p.c.) –che non può sostituire l'onere probatorio incombente sulle parti – può essere esercitato ai fini della decisione della causa; l'omessa motivazione sulla mancata ammissione in appello di ulteriori mezzi di prova non integra il vizio di omesso esame ma configura soltanto una implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità di essi.
Cass. civ. n. 9874/1995
La violazione del divieto dello ius novorum in appello, sancito, nel rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo contraria ai principi ispiratori dell'anzidetto rito l'ammissibilità, per la prima volta in appello, di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe già stata preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 416 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 6441/1995
Nelle controversie soggette al rito del lavoro il giuramento decisorio può essere deferito, in grado d'appello, in qualsiasi momento della causa, secondo la testuale previsione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c., e quindi anche nel corso della discussione orale fino al compimento di questa, restando quindi escluso che l'appellante il quale intenda deferire il giuramento abbia l'onere di individuare la relativa formula sin dall'atto introduttivo del gravame.
Cass. civ. n. 6346/1995
La improponibilità di nuove eccezioni nel giudizio d'appello, disposta dall'art. 437, secondo comma c.p.c., va intesa come limitata alle eccezioni proponibili (e tuttavia non proposte) nel giudizio primo grado, mentre sono invece consentite quelle con cui si facciano valere fatti sopravvenuti (nella specie, formazione del giudicato esterno).
Cass. civ. n. 6337/1995
Anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 417 c.p.c., e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 4562/1995
Nel rito del lavoro, l'affermazione del giudice di appello che sarebbe stata necessaria la prova di determinate allegazioni ai fini dell'accoglimento della domanda non è incompatibile col rigetto dell'istanza diretta all'esercizio al riguardo dei poteri istruttori di cui all'art. 437 c.p.c., sia perché l'esercizio di questi è del tutto discrezionale, sia perché il provvedimento del giudice di appello può essere implicita espressione del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. (Nel caso di specie, caratterizzato dalla circostanza che l'attore aveva dedotto capitoli di prova testimoniale inammissibili, perché generici e implicanti valutazioni, secondo la Suprema Corte il tribunale, giudice d'appello, aveva appunto implicitamente formulato una valutazione di tal genere).
Cass. civ. n. 2877/1995
Con riferimento alla materia delle malattie professionali, oggetto dell'assicurazione obbligatoria di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, l'affermazione dell'esistenza di un rapporto causale efficiente tra la malattia sofferta e l'esposizione al rischio – diretto o ambientale – indotta dalle modalità di svolgimento di una determinata prestazione lavorativa, costituisce causa petendi della domanda diretta a conseguire le prestazioni previste dalla legge di tutela. Conseguentemente, una volta che siano stati indicati come causa della malattia specifici fattori patogeni connessi alle caratteristiche dell'attività lavorativa, e sull'effettività e incidenza di tali caratteristiche si sia esercitato il contraddittorio e fissato il thema decidendum del giudizio d'appello, non può l'assicurato – e neanche il giudice di sua iniziativa – prospettare – e, rispettivamente, ricercare d'ufficio – nella sede di gravame nuovi elementi di fatto che, integrando o sostituendo quelli inizialmente allegati, valgano analogamente a individuare e fondare il diritto del quale si chiede la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con cui il giudice d'appello, in un giudizio promosso da un veterinario ricercatore sulla base della tesi che l'angiosarcoma epatico da cui era affetto era stato da lui contratto in occasione e a causa delle indagini seriologiche compiute in merito alla leucosi infettiva dei bovini, aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione, per ragioni procedurali, l'ipotesi formulata nella consulenza tecnica espletata nel secondo grado di giudizio, che la malattia tumorale del ricorrente fosse stata indotta dal contatto con campioni di sangue umano infetto da virus epatici).
Cass. civ. n. 2250/1995
Il giuramento decisorio – che può essere deferito in qualsiasi momento anche nel rito del lavoro, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., e che è ammissibile anche se abbia per oggetto circostanze accertate o escluse dalle risultanze processuali già acquisite ovvero le stesse circostanze che la parte deferente intendeva dimostrare con un diverso mezzo di prova, documentale o testimoniale, dal quale la parte stessa sia decaduta – può essere deferito per la prima volta in grado d'appello, ma non può essere ammesso quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa in relazione al divieto di nuove domande in grado d'appello.
Cass. civ. n. 1506/1995
Nel rito del lavoro – nel quale, mentre è consentita, sia pure previa autorizzazione del giudice e per gravi motivi, la modificazione della domanda (emendatio libelli), non è invece ammissibile la proposizione di una domanda nuova per mutamento della causa petendi o del petitum – sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia.
Cass. civ. n. 768/1995
La decadenza che, in forza del combinato disposto degli artt. 420, comma 5 e 414, n. 5, colpisce l'intempestiva deduzione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado e che opera anche nel giudizio di appello per il richiamo dell'art. 434 c.p.c. alla seconda delle succitate norme e del divieto di nuove prove sancito dell'art. 437 stesso codice, non può utilmente richiamarsi con riguardo alla dimostrazione della titolarità del potere rappresentativo di una persona giuridica, poiché chi agisce in giudizio sull'assunto di tale qualità ha l'onere di darne la prova solo quando essa venga contestata, tanto più quando abbia espressivamente indicato gli elementi da cui la qualità stessa deriva, essendo questa l'unica ragione che determina l'insorgere di un onere probatorio altrimenti inattuale, con la conseguenza che, se essa sopravviene soltanto nel corso del giudizio di appello, ciò legittima la parte onerata alla produzione in quel momento dei documenti utili a dimostrare la sussistenza della propria legittimazione processuale, trattandosi, peraltro, di prove precostituite, rispetto alle quali non opera la preclusione derivante dalla loro mancata assunzione già nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 10367/1994
Nella domanda con cui il lavoratore abbia dedotto l'insufficienza della retribuzione e abbia chiesto il pagamento di quanto spettantegli sulla base di un determinato contratto collettivo deve ritenersi implicita la richiesta (non configurabile, quindi, come domanda nuova ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c.) di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost.; pertanto, il giudice del merito, ove ritenga inoperante nella specie il contratto collettivo invocato, può e deve esaminare il fondamento della domanda sotto il profilo della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Cass. civ. n. 6589/1994
Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, la deduzione dell'usura lavorativa può essere (esplicitamente) proposta per la prima volta in grado di appello, tenuto conto che la deduzione dell'invalidità implica la deduzione di ogni fattore idoneo ad incidere sull'invalidità stessa ed atteso che in ordine a questa l'usura lavorativa può altresì rilevare quale fattore di aggravamento, come tale valutabile (anche) in appello ai sensi dell'art. 149 att. c.p.c.
Cass. civ. n. 6172/1994
Nel caso di impugnazione del licenziamento con richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro, la causa petendi è costituita dall'inesistenza, in capo al datore di lavoro, del potere di determinare l'estinzione del rapporto, incombendo sul lavoratore unicamente l'onere di allegare e provare l'esistenza del rapporto di lavoro e l'evento del licenziamento con le relative modalità; ne consegue che le allegazioni del lavoratore licenziato relative all'inesistenza o all'inidoneità di determinati fatti a giustificare il licenziamento, ovvero quelle concernenti l'esistenza di circostanze atte a dimostrare la carenza del potere di licenziare, costituiscono semplici argomentazioni difensive che, non integrando una diversa causa petendi, possono essere sviluppate anche solo nel giudizio di appello al fine di sollecitare il giudice nella verifica delle condizioni di legittimità del recesso.
Cass. civ. n. 3497/1994
Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del verbale di udienza (che attesta la composizione del collegio non solo nel momento della discussione ma anche in quello della deliberazione), l'omessa indicazione dei due giudici a latere, nell'intestazione della sentenza di appello depositata completa della motivazione e sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è causa non di nullità ma di errore materiale ove dal verbale anzidetto risulti la rituale composizione del collegio con l'indicazione del terzo giudice che, insieme con i sottoscrittori della sentenza (presidente, indicato anche nell'intestazione, ed estensore), prese parte alla deliberazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 32/1994
Il lavoratore, che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione delle disposizioni del citato art. 7, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437, secondo comma, c.p.c. Né l'esame di tale questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 c.c., in base al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, ove detto giudice non abbia la possibilità di rilevare dalle risultanze già acquisite i presupposti materiali della pretesa nullità.
Cass. civ. n. 9167/1993
Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del dispositivo della sentenza come deliberato e letto in udienza, e del verbale della stessa udienza (che attesta la composizione del collegio sia al momento della discussione che a quello della deliberazione), l'omessa indicazione nell'intestazione della sentenza di appello dei nominativi dei componenti del collegio non determina la nullità della sentenza, costituendo un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 4791/1993
Nella disciplina di cui all'art. 6, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con L. 26 febbraio 1982, n. 54 (che riconosce ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e alle gestioni sostitutive, esclusive od esonerative della stessa la facoltà di optare per la continuazione del servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima) i requisiti sostanziali del mancato raggiungimento della massima anzianità contributiva e di non aver chiesto né ottenuto la pensione, sono entrambi previsti per il sorgere del diritto di opzione, ed integrano gli estremi del fatto costitutivo della domanda, la cui esistenza (da provarsi dal lavoratore) può essere oggetto di contestazione senza che le relative istanze processuali assumano carattere di eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusione di cui all'art. 437 secondo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 4298/1993
Nell'ipotesi di domanda diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento del diritto ad una qualifica superiore, ex art. 2103 c.c., e di condanna generica del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive, la successiva riduzione in appello di tale domanda originaria, limitata alla richiesta di una mera pronuncia dichiarativa del diritto, non costituisce domanda nuova, preclusa nel rito del lavoro dall'art. 437 secondo comma c.c., non comportando alcuna alterazione e dilatazione del tema dell'indagine.
Cass. civ. n. 3738/1993
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 35 della L. n. 689 del 1981, quale si faccia valere la nullità del provvedimento emesso dall'ente previdenziale, derivante dall'omessa contestazione o notificazione della violazione attinente al mancato versamento dei contributi o premi assicurativi, la deduzione dell'Istituto opposto in ordine all'avvenuta notificazione della violazione stessa non costituisce un'eccezione in senso proprio, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., ma una mera difesa inerente ai fatti su cui si fonda la domanda.
Cass. civ. n. 3657/1993
Nel giudizio promosso per il ripristino della pensione di invalidità revocata dall'Inps non costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato in via subordinata per ottenere il riconoscimento, per il periodo successivo al provvedimento di revoca e all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984, della pensione ordinaria di inabilità prevista dall'art. 2 della stessa legge.
Cass. civ. n. 3557/1993
Costituisce domanda nuova, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., quella proposta dall'assicurato il quale dopo aver preteso in giudizio il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di invalidità da epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 222 del 1984 chieda per la prima volta con l'atto di appello l'attribuzione, per il periodo successivo, della pensione di inabilità prevista dall'art. 2 della legge citata, che postula, in relazione alla inabilità totale dell'avente diritto, una situazione di fatto diversa dalla invalidità.
Cass. civ. n. 6809/1992
Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, la deduzione, da parte del lavoratore medesimo, di un numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro convenuto configura non una mera difesa ma una vera e propria controeccezione, la quale, ancorché non soggetta a preclusione ai sensi dell'art. 414 c.p.c. in quanto determinata dall'esigenza di contrastare le eccezioni e difese del convenuto, deve tuttavia essere formulata non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.c., ostando alla sua proponibilità in appello il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, dello stesso codice.
Cass. civ. n. 4850/1992
L'obbligo del giudice di appello, nel processo del lavoro, di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale, che impronta tale rito, sussiste solo nel caso in cui il materiale probatorio raccolto presenti incertezze, il cui superamento non può essere affidato sic et simpliciter ad una meccanica applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., e non anche quando detto giudice ritenga non già incerti o insufficienti, ma suscettibili di una valutazione diversa da quella operatane dal giudice di primo grado, gli elementi da questo raccolti.
Cass. civ. n. 5042/1991
Nel rito del lavoro l'assunzione delle testimonianze da parte di un membro del collegio, e non dal collegio intero, costituisce atto nullo in modo assoluto, perché compiuto da un magistrato sfornito uti singulus della relativa potestà ed il vizio si propaga alla sentenza che utilizzi la prova nulla.
Cass. civ. n. 2054/1991
Nel caso in cui la questione dell'applicabilità di una determinata normativa collettiva abbia costituito il presupposto del thema decidendum del giudizio di primo grado, non integra domanda od eccezione nuova, inammissibile in appello ex art. 437, secondo comma, c.p.c., la deduzione del lavoratore tendente a far valere l'accettazione implicita di detta normativa da parte del datore di lavoro, in quanto tale deduzione rientra, senza dilatarli, nei limiti del dibattito svoltosi in prime cure.
Cass. civ. n. 9199/1990
Nel rito del lavoro, la produzione in appello di nuovi documenti (che si sottrae al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c.) esige, a pena di decadenza, che essi siano specificamente indicati dalle parti nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e 416 c.p.c., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice, restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di decisione della causa. L'operatività della detta decadenza – che dà luogo ad una preclusione rilevabile d'ufficio dal giudice – è esclusa, in base al criterio ricavabile dall'art. 420, quinto comma, c.p.c., con riguardo a documenti sopravvenuti (od anche anteriori la cui produzione sia giustificata dallo sviluppo assunto dalla vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria predetti), ferma, peraltro, in tali ipotesi, la necessità che la produzione dei documenti sia autorizzata dal giudice ed effettuata prima dell'inizio della discussione orale.
Cass. civ. n. 7532/1990
La richiesta, formulata in appello in via subordinata e senza modificazione dell'originaria causa petendi, di spettanze retributive d'importo inferiore a quello domandato in primo grado non costituisce domanda nuova, preclusa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo tale minore petitum attribuibile dal giudice, senza configurabilità di alcun vizio di ultrapetizione, anche in mancanza di un'esplicita domanda del lavoratore.
Cass. civ. n. 5401/1990
La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attività lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identità della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello.
Cass. civ. n. 1863/1990
La domanda con la quale l'appellante chiede al giudice del gravame di ordinare all'appellato la restituzione delle somme percette in forza della sentenza esecutiva di primo grado non può definirsi nuova (art. 437, secondo comma, c.p.c.), essendo conseguente alla richiesta modifica della decisione e non alterando i termini della controversia, e va proposta con lo stesso ricorso in appello se la corresponsione di dette somme sia avvenuta in epoca anteriore.
Cass. civ. n. 1743/1990
Nel rito del lavoro non è consentito in appello il mutamento della causa petendi della domanda originaria, ancorché esso non involga una trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco della domanda stessa, essendo in detta fase precluse anche modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino non una mutatio ma solo una emendatio libelli, la quale è permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e nella ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge (art. 420, primo comma, c.p.c.).
Cass. civ. n. 1469/1990
Rispetto alla domanda di risarcimento del danno da omissione contributiva, proposta in primo grado, la pretesa del lavoratore, avanzata per la prima volta in appello, volta a conseguire la quantificazione di tale danno con riferimento alla somma necessaria per la costituzione della rendita ai sensi dell'art. 13 della L. 12 agosto 1962, n. 1338, si configura come domanda nuova, vietata dal secondo comma dell'art. 437, c.p.c., in quanto fondata su una situazione non dedotta in prime cure ed implicante la sussistenza di presupposti di fatto e di diritto che esulano dal dibattito svoltosi in tale sede.
Cass. civ. n. 5139/1986
Nel giudizio d'appello disciplinato dal rito del lavoro, la omissione della relazione orale della causa, in violazione dell'art. 437, primo comma, c.p.c., non determina alcuna nullità, essendo tale norma – al pari dell'art. 275 c.p.c., concernente il rito ordinario – priva di sanzione ed avendo detta relazione una funzione informativa che può essere rinviata alla camera di consiglio.
Cass. civ. n. 4596/1986
Con riguardo al rito del lavoro, nel giudizio di appello è nulla – pur non essendo tale sanzione esplicitamente comminata dalla legge – la prova testimoniale assunta non dal collegio bensì da un componente a ciò delegato, mancando tale atto processuale dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella immediata percezione dei risultati della prova da parte del collegio che deve decidere. Siffatta nullità deve essere pronunciata quando la parte la faccia tempestivamente valere, come nel caso che la prova sia stata assunta dal giudice delegato malgrado l'opposizione della parte stessa che richieda, nel rispetto della legge, che la prova sia assunta dal collegio; con l'ulteriore conseguenza che non si verifica alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., qualora la parte non abbia provveduto all'intimazione dei testi per la udienza davanti al giudice delegato, insistendo per l'assunzione della prova da parte del collegio.
Cass. civ. n. 1677/1986
Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non è precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello – al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilità di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione – la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha carattere della eccezione in senso proprio e quindi non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.
Cass. civ. n. 5173/1985
In una controversia in tema di pensione d'invalidità, la deduzione, da parte dell'Inps, dell'insussistenza del requisito contributivo configura un'eccezione impropria, la quale, per tale sua natura, non è soggetta alla preclusione stabilita dal secondo comma dell'art. 437 c.p.c. ed è conseguentemente proponibile anche per la prima volta in appello, fermo peraltro l'obbligo del giudice di secondo grado, ove tale nuova deduzione sia stata (in violazione del disposto del terzo comma dell'art. 416 c.p.c.) formulata in modo generico, di motivare adeguatamente le ragioni che gli hanno fatto escludere la indispensabilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 437 cit., dei mezzi di prova dedotti dal lavoratore per contrastare l'eccezione (impropria) predetta.
Cass. civ. n. 4306/1985
Nel caso in cui il lavoratore abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, domandato l'inquadramento in una categoria superiore, con la condanna del datore di lavoro alle conseguenti differenze retributive, compresi gli scatti biennali, e l'adeguamento della propria posizione assicurativa e previdenziale in relazione a tale inquadramento, sono da considerare domande nuove, precluse in appello ai sensi del secondo comma dell'art. 437 c.p.c., quelle concernenti il compenso per lavoro straordinario, notturno e domenicale nonché la tredicesima mensilità retributiva), in quanto tali ulteriori domande non sono in rapporto di conseguenzialità con il richiesto riconoscimento della categoria superiore ma sono da esso autonome, ponendosi rispetto alle dette differenze retributive non già come una specificazione contabile di esse, e quindi come uno sviluppo dello stesso titolo, ma come petita autonomi ed estranei al titolo giuridico inizialmente dedotto.
Cass. civ. n. 3310/1985
Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.c. — richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice — non è causa di nullità, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, c.p.c.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.
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Nel nuovo rito del lavoro, il deposito di memorie difensive eseguito in violazione del disposto del secondo comma dell'art. 429 c.p.c. – richiamato, per il giudizio d'appello, dall'ultimo comma dell'art. 437 dello stesso codice – non è causa di nullità, in mancanza della previsione di tale sanzione da parte della legge (art. 156, secondo comma, c.p.c.), fermo, comunque, il dovere del giudice di non tener conto degli scritti difensivi non autorizzati.
Cass. civ. n. 671/1985
Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore all'uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo c.p.c., tuttavia dà luogo ad una nullità soltanto relativa (e sanabile a termini dell'art. 157 c.p.c.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.
Cass. civ. n. 5671/1984
Nella fase di appello del nuovo rito del lavoro, la specificazione, da parte del giudice relatore, dei quesiti già formulati dal collegio in sede di nomina del consulente tecnico di ufficio e la raccolta del giuramento di quest'ultimo da parte dello stesso giudice relatore non comportano l'inesistenza giuridica della consulenza (della quale non costituisce causa di nullità la mancata prestazione del giuramento), ma danno luogo ad irregolarità processuali che restano sanate ove il collegio abbia convalidato l'operato del singolo giudice.
Cass. civ. n. 983/1983
In forza del principio di unità ed infrazionabilità della prova applicabile anche alle controversie individuali di lavoro, non è consentita la riproposizione in appello di una prova già esaurita o la deduzione di una prova diretta a completare, modificare o contraddire quella già espletata in primo grado.
Cass. civ. n. 2635/1981
Proposta in primo grado una domanda di pensione di riversibilità, previo accertamento del diritto alla cumulabilità di periodi assicurativi afferenti ad attività lavorative diverse dell'assicurato, costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., quella tendente, in appello, ad ottenere la valutazione del servizio militare, ai fini dell'accreditamento dei relativi contributi figurativi.