(massima n. 1)
Attesa la maggiore accentuazione dei poteri istruttori del giudice del lavoro, non si ravvisa una violazione del potere dispositivo delle parti sulle prove nel provvedimento del giudice di appello che, ritenendo «indispensabile ai fini della decisione della causa» una prova testimoniale, ne consenta l'espletamento perché finalizzata a sopperire alla incompletezza di altra prova, sempre che si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti (fattispecie ben distinta dalla ipotesi di «sostanziale ripetizione» in sede di gravame di una prova testimoniale gią espletata in primo grado).