(massima n. 1)
Costituisce domanda nuova in appello, come tale preclusa dall'art. 437 c.p.c., la domanda di integrazione al minimo della pensione quando nel giudizio di primo grado sia stata richiesta la cosiddetta «cristallizzazione», giacché i due benefici hanno diversi contenuti e finalità, atteso che l'integrazione tende ad assicurare al pensionato in ogni caso mezzi adeguati alle esigenze di vita, mentre la cosiddetta cristallizzazione, connettendosi a casi di perdita dell'integrazione al minimo, tende ad ottenere che tale perdita sia graduale, ossia riassorbibile in relazione ai successivi aumenti della pensione-base conseguiti per effetto dell'adeguamento di costo della vita, onde la richiesta di uno dei due benefici non può ritenersi equivalente alla (o comprensiva della) richiesta dell'altro.