(massima n. 1)
La richiesta, formulata in appello in via subordinata e senza modificazione dell'originaria causa petendi, di spettanze retributive d'importo inferiore a quello domandato in primo grado non costituisce domanda nuova, preclusa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., essendo tale minore petitum attribuibile dal giudice, senza configurabilitą di alcun vizio di ultrapetizione, anche in mancanza di un'esplicita domanda del lavoratore.