(massima n. 1)
L'Inps può eccepire, anche per la prima volta in grado d'appello, la carenza del diritto della parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, in forza del divieto stabilito dall'art. 45 della legge n. 203/82 di stipulare contratti di compartecipazione agraria per colture non stagionali, trattandosi di doglianza afferente alla pretesa erronea applicazione di norme giuridiche e non di proposizione di eccezione in senso proprio preclusa dall'art. 437 c.p.c.