(massima n. 1)
La improponibilitą di nuove eccezioni nel giudizio d'appello, disposta dall'art. 437, secondo comma c.p.c., va intesa come limitata alle eccezioni proponibili (e tuttavia non proposte) nel giudizio primo grado, mentre sono invece consentite quelle con cui si facciano valere fatti sopravvenuti (nella specie, formazione del giudicato esterno).