(massima n. 2)
In un giudizio di sfratto per morosità relativo a locazione ad uso diverso da quello abitativo, la deduzione come motivo di appello da parte del conduttore, che sia stato convenuto come cessionario della locazione, della insussistenza della propria legittimazione sostanziale (in primo grado contestata per altra ragione, costituita dal non aver conseguito la disponibilità dell'immobile), per il fatto che il locatore non avrebbe dato la prova della comunicazione della cessione ex art. 36 L. n. 392 del 1978, integra un'attività di contestazione di un fatto costitutivo della pretesa del locatore e la connessa introduzione di un fatto impeditivo, che, rispettivamente, si concretano nella violazione delle preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme degli artt. 415, 416 e 420, primo comma, c.p.c. e nella deduzione di un'eccezione del tutto nuova in violazione dell'art. 437, secondo comma, c.p.c.