(massima n. 1)
Con riferimento alla domanda di costituzione di rendita per infortunio sul lavoro, mentre non è possibile dedurre per la prima volta in appello l'inabilità derivante da altro infortunio, con la rendita conseguentemente liquidata (disciplinata dall'art. 80 del D.P.R. n. 1124 del 1965)trattandosi di fatto nuovo precluso ai sensi dell'art. 437 c.p.c., può essere dedotta in appello la preesistente inabilità determinata da cause estranee al lavoro, ai sensi dell'art. 79 dello stesso D.P.R., non costituendo fatto distinto dalla complessa attitudine lavorativa preesistente all'infortunio.