(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, qualora venga disposto il rinvio d'ufficio della udienza di discussione del giudizio di appello, di tale rinvio deve essere data comunicazione da parte della cancelleria a tutte le parti costituite, a meno che tale rinvio non venga effettuato alla prima udienza immediatamente successiva a quella, non tenuta, in cui la causa avrebbe dovuto essere discussa; la sentenza emessa dal giudice d'appello all'udienza di rinvio tenutasi pur in difetto di comunicazione, e alla quale non tutte le parti siano comparse, č affetta da nullitā assoluta per violazione del principio del contraddittorio.