(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è ammissibile la produzione di nuovi documenti, se muniti di speciale efficacia dimostrativa e ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione, ma ciò non consente alla parte di introdurre in secondo grado nuove allegazioni di fatto, restandone altrimenti snaturato il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo sulla base del possesso del requisito reddituale, allegato e provato dal pensionato soltanto in grado di appello).