(massima n. 1)
Nelle cause assoggettate al rito del lavoro, il giudice d'appello non può, per il disposto dell'art. 437 c.p.c., pronunciare la sentenza se non sentiti i difensori delle parti, il che implica che detto giudice dopo la relazione, deve ammettere le parti alla discussione orale del merito della causa.