(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la preclusione in appello dell'eccezione nuova, relativa a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, introduce nel processo un nuovo tema di indagine che alteri i termini sostanziali della controversia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusa l'eccezione con la quale, per la prima volta in appello, una societā aveva motivato il diniego di assunzione di una lavoratrice invalida avviata al lavoro dall'UPLMO adducendo l'insussistenza di attivitā compatibili con lo stato di invaliditā, mentre in primo grado aveva eccepito che la posizione lavorativa alla quale ella avrebbe dovuto essere destinata era giā occupata.).