(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa attorea costituenti «mere difese» può essere dedotta per la prima volta anche in appello ed è rilevabile d'ufficio anche nel silenzio della parte interessata, purché gli stessi fatti risultino in primo grado già acquisiti agli atti e ritualmente dimostrati. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'appello dell'Inps, che contestava il diritto a pensione di invalidità, riconosciuto in primo grado, per mancanza di domanda amministrativa – eccependo che era stata proposta in sede amministrativa la diversa domanda di pensione di reversibilità in quanto inabile – sul rilievo che l'Istituto non aveva sollevato l'eccezione in primo grado, essendosi limitato, in quella sede, a contestare solo la sussistenza del grado invalidante prescritto dalla legge).