(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la novitą dei documenti, che ne consente la produzione in appello quali prove precostituite, senza necessitą di una preventiva valutazione di indispensabilitą, va apprezzato in relazione alla loro avvenuta o non avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, senza che abbia alcuna influenza la circostanza che la parte interessata avrebbe potuto o dovuto esibirli in prima istanza (per essere gli stessi gią accessibili) o vi abbia provveduto irritualmente o tardivamente.