(massima n. 1)
Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, gravando sul datore di lavoro l'onere della prova del fatto costitutivo del recesso, la deduzione, da parte del lavoratore, della insussistenza del fatto, non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una mera difesa, come tale proponibile anche per la prima volta in appello, salvo l'onere della deduzione delle circostanze che la sostanziano con l'atto introduttivo.