(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la parte dichiarata decaduta dall'assunzione della prova ex art. 208 c.p.c. (nella specie, implicitamente, a seguito del provvedimento del giudice di primo grado che aveva dichiarato chiusa l'istruttoria), la quale deduca che la mancata assunzione è stata determinata dalla omessa comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a tal fine, non può ottenerne l'assunzione in grado di appello, se non abbia denunciato, con l'impugnazione, la nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.