(massima n. 1)
Benché ai fini dell'identificazione della causa petendi rilevino non gią le ragioni giuridiche addotte a fondamento della domanda ma l'insieme delle circostanze di fatto che la parte pone a base della propria richiesta, tuttavia, nel caso in cui sia chiesta la dichiarazione di illegittimitą, per violazione dei criteri di scelta, del licenziamento collettivo intimato a un lavoratore in sede di procedura di mobilitą ai sensi della legge n. 223 del 1991, la causa petendi idonea a giustificare il petitum involge la individuazione del tipo di criteri di selezione che siano stati violati, legali o derivanti da accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali, con la conseguenza della qualificabilitą come domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 437 c.p.c., della deduzione dell'asserita violazione dell'art. 4, comma 9, della citata legge n. 223, per non aver comparato l'azienda la posizione dei lavoratori con quella degli addetti ad altri stabilimenti, laddove in primo grado si era fatto riferimento solo alla violazione dei criteri di scelta ex art. 5, comma 1, legge n. 223 citata, limitandosi a dedurre un confronto della propria posizione con quella di altri dipendenti mantenuti in servizio.