(massima n. 1)
Nel caso in cui il lavoratore contesti in giudizio la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo a fondamento del licenziamento impugnato, è coinvolta in ogni suo aspetto la valutazione giuridica dei fatti richiamati dal datore di lavoro a fondamento del recesso, cosicché deve escludersi che la doglianza proposta dal lavoratore circa la violazione del criterio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione irrogata, ancorché proposta per la prima volta in appello, costituisca domanda nuova o implichi la deduzione di una diversa causa petendi.