(massima n. 1)
Nella fase di appello del nuovo rito del lavoro, la specificazione, da parte del giudice relatore, dei quesiti gią formulati dal collegio in sede di nomina del consulente tecnico di ufficio e la raccolta del giuramento di quest'ultimo da parte dello stesso giudice relatore non comportano l'inesistenza giuridica della consulenza (della quale non costituisce causa di nullitą la mancata prestazione del giuramento), ma danno luogo ad irregolaritą processuali che restano sanate ove il collegio abbia convalidato l'operato del singolo giudice.