(massima n. 1)
La violazione del divieto dello ius novorum in appello, sancito, nel rito del lavoro, dall'art. 437 c.p.c., č rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimitą, essendo contraria ai principi ispiratori dell'anzidetto rito l'ammissibilitą, per la prima volta in appello, di domande ed eccezioni la cui proposizione sarebbe gią stata preclusa in primo grado ai sensi del secondo comma dell'art. 416 dello stesso codice.