(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la indebita assunzione della prova testimoniale ammessa in appello ad opera del giudice relatore all'uopo delegato dal collegio, pur integrando violazione dell'art. 437 comma terzo c.p.c., tuttavia dą luogo ad una nullitą soltanto relativa (e sanabile a termini dell'art. 157 c.p.c.), conseguendo alla inosservanza di norma posta a tutela delle parti e non attinente, in particolare, alla costituzione del giudice, dal momento che riguarda soltanto il potere del collegio di incaricare un proprio componente all'assunzione della prova.