(massima n. 1)
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva non soggiace al divieto di nuove eccezioni in appello disposto, per il rito del lavoro, dall'art. 437 secondo comma c.p.c., trattandosi di una mera deduzione difensiva diretta a contrastare la sussistenza di un fatto costitutivo del diritto azionato, che deve essere provato dall'attore e il cui difetto č rilevabile d'ufficio anche in appello, rientrando tra i poteri doveri del giudice l'accertamento degli elementi costitutivi e dei requisiti di fondatezza della domanda.