(massima n. 1)
Il regime dettato nel rito ordinario per l'inattivitą delle parti č applicabile anche al rito del lavoro e, ove tale inattivitą si verifichi nell'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., deve farsi riferimento, rispettivamente, agli artt. 181 (richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c., a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato; restando esclusa in entrambe le ipotesi l'immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d'improcedibilitą dell'impugnazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era verificata la mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. sia alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilitą dell'appello anziché ordinare la cancellazione della causa dal ruolo).