(massima n. 1)
Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalitā di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, č inammissibile, ai sensi dell'art. 437 c.c., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennitā previste dall'art. 1751 c.c., relative alla cessazione del contratto di agenzia.