(massima n. 1)
Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione in appello di un atto interruttivo della prescrizione, avendo l'Inps in primo grado sollevato la relativa eccezione senza specificare quando, come e in virtù di quale atto l'interruzione si fosse prodotta).