(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro, il giudizio di appello ha per oggetto la medesima controversia decisa dalla sentenza di primo grado, entro i limiti della devoluzione, quale risulta dagli specifici motivi di appello, che in nessun caso possono ampliare la materia del contendere del primo giudizio, mediante l'introduzione di domande nuove. Tuttavia, il suddetto principio non risulta violato qualora in appello venga proposta in via subordinata, e accolta, una domanda implicitamente contenuta in quella proposta con il ricorso di primo grado e riproposta in appello. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito che in riferimento a domanda di un pediatra in regime di convenzione volta ad ottenere il pagamento di tutti i compensi non corrisposti per prestazioni rese ad assistiti eccedenti il massimale, proposta in primo grado e riproposta in appello ha accolto la domanda subordinata, avanzata solo in appello, di pagamento delle sole voci relative all'onorario professionale e alla quota aggiuntiva professionale, di cui all'art. 29, lett. a) e b), del Ccnl, reso esecutivo con il D.P.R. n. 315 del 1990).