(massima n. 1)
La deduzione svolta in appello dal lavoratore appellato in ordine alla insussistenza della stabilitā reale del suo rapporto di lavoro ai fini del mancato decorso della prescrizione in costanza del rapporto non incontra la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c., trattandosi di mera difesa integrante negazione del fatto costitutivo della eccezione sollevata dal datore di lavoro, il quale, avendo eccepito la prescrizione dei crediti del lavoratore con una decorrenza correlata alla stabilitā del rapporto, č tenuto a provare detta stabilitā.