(massima n. 1)
Nel rito del lavoro la mancata contestazione di una circostanza di fatto allegata dalla controparte nel giudizio di primo grado implica l'inadempimento dell'onere – testualmente riferito al convenuto, ma da ritenere operante a prescindere dalla situazione delle parti – sancito dal terzo comma dell'art. 416 c.p.c.; disposizione questa che, letta in necessaria correlazione con l'art. 437 c.p.c., sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma – oltre a non precludere la produzione di documenti per la prima volta in appello – neppure sanziona con decadenza alcuna la mancata specifica contestazione di fatti allegati che la controparte deve provare o la mancata proposizione di tutte le difese in fatto ed in diritto. Tuttavia, sebbene ammissibile, la novità di una contestazione effettuata solo in grado d'appello in violazione del precetto generale posto dal cit. art. 416 c.p.c., può comportare conseguenze sfavorevoli non solo sul piano del regolamento delle spese processuali, ma anche su quello della valutazione del contegno delle parti dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.