(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, ove il lavoratore abbia eccepito, sin dal giudizio di primo grado, l'omessa comunicazione della contestazione disciplinare, la deduzione, in sede di gravame, del mancato inserimento dell'avviso di deposito della relativa raccomandata nella propria buca delle lettere costituisce una mera difesa, non soggetta alle preclusioni cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., in quanto intesa solo a corroborare l'originaria difesa.