(massima n. 1)
La richiesta, da parte del lavoratore, ed in relazione alla medesima attivitą lavorativa di fatto svolta, di una qualifica inferiore a quella domandata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ma superiore a quella attribuitagli dal datore di lavoro, non modifica i termini sostanziali della controversia, stante l'identitą della causa petendi, e pertanto, non configura una domanda nuova preclusa in appello.