(massima n. 1)
Il lavoratore, che in primo grado abbia impugnato il licenziamento sotto profili diversi dall'inosservanza della procedura garantistica di cui all'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, non può dedurre in appello la questione della nullità del recesso per violazione delle disposizioni del citato art. 7, ostandovi la preclusione stabilita dall'art. 437, secondo comma, c.p.c. Né l'esame di tale questione può essere compiuto dal giudice di appello ai sensi dell'art. 1421 c.c., in base al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, ove detto giudice non abbia la possibilità di rilevare dalle risultanze già acquisite i presupposti materiali della pretesa nullità.