(massima n. 1)
Con riguardo al giudizio conclusosi in primo grado con l'accertamento dell'illegittimitā del licenziamento e la condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore non č precluso al datore di lavoro di eccepire in grado d'appello al fine di veder ridotto al limite legale delle cinque mensilitā di retribuzione il danno subito dal lavoratore prima dell'ordine di reintegrazione la cosiddetta compensatio lucri cum damno per aver il lavoratore suddetto trovato un'altra occupazione e percepito quindi un altro reddito, atteso che l'allegazione di tale circostanza di fatto non ha carattere della eccezione in senso proprio e quindi non č soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 c.p.c.