(massima n. 1)
Con riguardo al rito del lavoro, nel giudizio di appello è nulla – pur non essendo tale sanzione esplicitamente comminata dalla legge – la prova testimoniale assunta non dal collegio bensì da un componente a ciò delegato, mancando tale atto processuale dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella immediata percezione dei risultati della prova da parte del collegio che deve decidere. Siffatta nullità deve essere pronunciata quando la parte la faccia tempestivamente valere, come nel caso che la prova sia stata assunta dal giudice delegato malgrado l'opposizione della parte stessa che richieda, nel rispetto della legge, che la prova sia assunta dal collegio; con l'ulteriore conseguenza che non si verifica alcuna decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. c.p.c., qualora la parte non abbia provveduto all'intimazione dei testi per la udienza davanti al giudice delegato, insistendo per l'assunzione della prova da parte del collegio.