(massima n. 1)
Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunitą di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilitą dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale formulata per la prima volta in sede d'impugnazione).