(massima n. 1)
In relazione alla domanda proposta da un lavoratore che, deducendo di aver lavorato presso lo stesso datore di lavoro in esecuzione di vari contratti a termine, abbia chiesto – ai sensi della legge n. 230 del 1962 – la conversione in un unico contratto a tempo indeterminato con decorrenza dalla prima assunzione, la deduzione del datore di lavoro – formulata con l'atto di appello –, secondo cui il rapporto lavorativo mancava di continuità essendosi svolto solo per periodi inframmezzati da interruzioni, non integra una eccezione nuova in senso tecnico, ma la semplice eccezione di un fatto impeditivo del diritto rivendicato dall'attore (al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato e unico), conoscibile e valutabile dal giudice ex officio in quanto risultante dalle allegazioni delle parti, ancorché non tempestivamente rilevato dal convenuto nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c.