(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, assunto con patto di prova, deduca nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'illegittimitā del licenziamento, adducendo l'inadeguatezza della durata del patto di prova ovvero il carattere pretestuoso del dedotto esito negativo della prova, č preclusa al lavoratore stesso la possibilitā di addurre per la prima volta, in sede di gravame, ovvero di ricorso per cassazione, l'illegittimitā del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni da svolgere ovvero l'illegittimitā del licenziamento per difformitā tra le mansioni specificate in detto patto e quelle di fatto espletate, atteso che siffatta prospettazione non implica soltanto una diversa valutazione in termini giuridici degli stessi fatti giā accertati nei precedenti giudizi di merito, ma implica una modificazione dei termini della controversia in quanto fondata su elementi di fatto del tutto nuovi, che, in quanto tali, necessitano di accertamento.