(massima n. 1)
Anche nel rito del lavoro il giudicato cosiddetto esterno, ove intervenga nel corso del giudizio di primo grado, può essere eccepito fino all'udienza di discussione della causa non trovando preclusione alcuna nel disposto dell'art. 417 c.p.c., e può essere eccepito altresì nel giudizio di secondo grado ove intervenga nel corso di tale giudizio non operando in tal caso la preclusione prevista dall'art. 437 c.p.c.