(massima n. 1)
La decadenza che, in forza del combinato disposto degli artt. 420, comma 5 e 414, n. 5, colpisce l'intempestiva deduzione dei mezzi di prova nel giudizio di primo grado e che opera anche nel giudizio di appello per il richiamo dell'art. 434 c.p.c. alla seconda delle succitate norme e del divieto di nuove prove sancito dell'art. 437 stesso codice, non può utilmente richiamarsi con riguardo alla dimostrazione della titolarità del potere rappresentativo di una persona giuridica, poiché chi agisce in giudizio sull'assunto di tale qualità ha l'onere di darne la prova solo quando essa venga contestata, tanto più quando abbia espressivamente indicato gli elementi da cui la qualità stessa deriva, essendo questa l'unica ragione che determina l'insorgere di un onere probatorio altrimenti inattuale, con la conseguenza che, se essa sopravviene soltanto nel corso del giudizio di appello, ciò legittima la parte onerata alla produzione in quel momento dei documenti utili a dimostrare la sussistenza della propria legittimazione processuale, trattandosi, peraltro, di prove precostituite, rispetto alle quali non opera la preclusione derivante dalla loro mancata assunzione già nel giudizio di primo grado.