(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 35 della L. n. 689 del 1981, quale si faccia valere la nullitą del provvedimento emesso dall'ente previdenziale, derivante dall'omessa contestazione o notificazione della violazione attinente al mancato versamento dei contributi o premi assicurativi, la deduzione dell'Istituto opposto in ordine all'avvenuta notificazione della violazione stessa non costituisce un'eccezione in senso proprio, preclusa in appello ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., ma una mera difesa inerente ai fatti su cui si fonda la domanda.