(massima n. 1)
Nel procedimento di appello in materia di lavoro, le eccezioni nuove, vietate dall'art. 437 cod. proc. civ., sono le eccezioni in senso stretto, che introducono in giudizio un nuovo "thema decidendum" e un nuovo accertamento di fatto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che il datore di lavoro, il quale sin dal primo grado aveva contestato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata, abbia sollevato un'eccezione nuova specificando in appello che tali mansioni erano state svolte in modo residuale).