(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, costituente un adempimento distinto e successivo rispetto alla deliberazione della decisione, deve essere compiuta, se il giudice è collegiale, alla contestuale presenza di tutti i componenti del collegio. Tuttavia la nullità della sentenza derivante — così come da un'omessa lettura del dispositivo — da una lettura irrituale per la mancata presenza di uno dei giudici, non può essere dichiarata — per l'operare della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c. — quando è ugualmente conseguito lo scopo cui mira l'adempimento in questione, e cioè quello di portare a conoscenza immediata delle parti la sintesi della decisione. (La S.C. ha escluso la lamentata nullità della impugnata sentenza di appello, rilevando che nella specie, intervenuta la lettura del dispositivo pur in assenza di uno dei giudici che avevano concorso alla deliberazione, ed eseguito prontamente il deposito del dispositivo stesso in cancelleria, l'attuale ricorrente ne aveva immediatamente acquisito copia e in uno dei giorni successivi aveva proposto istanza di correzione del processo verbale di udienza, che non dava atto dell'assenza di uno dei giudici).