(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, nel caso in cui nel corso del giudizio di secondo grado sopravvenga un nuovo orientamento in materia di ripartizione dell'onere della prova, legittimamente la corte d'appello decide la causa secondo il nuovo orientamento senza che sussista un suo dovere di rimettere in termini la parte onerata, dovendosi ritenere, peraltro, che, ove la prova si riferisca ad un'eccezione in senso lato - quale l'eccezione di inapplicabilitą della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - č nella facoltą del collegio, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio ex art. 437, secondo comma, c.p.c., con riferimento ai fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio, ammettere la prova indispensabile per decidere la causa. (Nella specie, relativa a domanda di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto corretta la decisione del giudice d'appello di ammettere la produzione del libro paga e matricola da parte del datore di lavoro per dimostrare la carenza del requisito dimensionale dell'impresa rilevante per la tutela reale, tanto pił che il relativo onere probatorio, originariamente addossato al lavoratore, incombeva sul datore di lavoro per effetto di un nuovo orientamento giurisprudenziale).