(massima n. 1)
Il provvedimento pronunciato in forma di ordinanza con il quale il giudice di appello (in controversia soggetta al rito del lavoro) dichiari l'improcedibilitą dello stesso per la mancata comparizione dell'appellante, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilitą in cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 c.p.c.