(massima n. 1)
La disciplina dell'inattivitā delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialitā del rito da questa introdotto, nč i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilitā dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilitā dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo - ha precisato che l'art. 348 c.p.c. č posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne č l'unico fruitore e destinatario).