(massima n. 1)
L'obbligo del giudice di appello, nel processo del lavoro, di disporre d'ufficio nuovi mezzi di prova in ossequio al principio di tendenziale ricerca della verità materiale, che impronta tale rito, sussiste solo nel caso in cui il materiale probatorio raccolto presenti incertezze, il cui superamento non può essere affidato sic et simpliciter ad una meccanica applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., e non anche quando detto giudice ritenga non già incerti o insufficienti, ma suscettibili di una valutazione diversa da quella operatane dal giudice di primo grado, gli elementi da questo raccolti.