(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, e in particolare nella materia della previdenza e assistenza, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento. (Nella specie, relativa a controversia per il riconoscimento della pensione di invalidità civile, la S.C. ha ritenuto l'ammissibilità della produzione in appello di documenti fiscali attestanti i redditi cumulati dall'attore e dal coniuge, essendo questa meramente integrativa dei documenti già prodotti in primo grado, costituiti dalla certificazione di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'attore).