(massima n. 1)
L'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi come eccezione in senso lato, distinta dalla non omogenea eccezione di prescrizione, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo. Detto potere, però, deve essere esercitato – come avviene in ogni caso di esercizio di poteri officiosi – sulla base di allegazioni e di prove, incluse quelle documentali, ritualmente acquisite al processo, nonché di fatti anch'essi ritualmente acquisiti al contraddittorio, e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Ne consegue che è preclusa alla parte avente interesse la facoltà di produrre per la prima volta in appello il documento attestante l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita né il fatto interruttivo sia stato allegato in primo grado. (Principio affermato in controversia concernente un'opposizione avverso cartella esattoriale per il pagamento di contributi previdenziali nella gestione commercianti dei quali era stato omesso il regolare versamento per un periodo asseritamente prescritto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, in assenza di validi atti interruttivi idoneamente depositati in primo grado ed allegati soltanto in appello).